Sospensione condizionale: il giudice dell’esecuzione può revocarla per i precedenti ostativi sopravvenuti tra primo e secondo grado (Cass. pen. 20361/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 20361/2026 (cc 29 maggio 2026, dep. 3 giugno 2026; R.G.N. 9989/2026) — Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Aldo Natalini.
Il principio di diritto
Compete al giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero (art. 674, comma 1-bis, c.p.p. e 168, terzo comma, c.p., in riferimento all’art. 164, ult. comma, c.p.), valutare l’esistenza di titoli ostativi ulteriori rispetto a quelli già noti al giudice di primo grado che ha concesso la sospensione condizionale, siccome intervenuti tra la sentenza di primo grado e quella d’appello, dei quali la Corte d’appello non abbia potuto tener conto per difetto di devoluzione sul punto.
Il fatto
La Corte d’appello di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del Procuratore generale di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa in primo grado nel 2013 e divenuta definitiva nel 2022 dopo la parziale riforma in appello (2021). Pur riconoscendo che il beneficio non avrebbe potuto essere accordato per le plurime condanne definitive del condannato, il giudice dell’esecuzione riteneva preclusa la revoca perché la condizione ostativa era già desumibile dal certificato giudiziale al momento del primo grado e il P.M. non aveva impugnato sul punto (richiamando Cass. Sez. Un. 37345/2015, Longo).
Il Procuratore generale ricorreva per cassazione, denunciando l’erronea applicazione degli artt. 168, comma 3, c.p. e 674, comma 1-bis, c.p.p.: tra la sentenza di primo grado e quella d’appello erano sopravvenute nuove condanne ostative, ignote al primo giudice e non valutabili dalla Corte d’appello per difetto di gravame.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso. Viene in rilievo la revoca della sospensione per “illegittimità genetica” (art. 168, comma 3, c.p.): ipotesi obbligatoria, di natura meramente dichiarativa, in cui il beneficio è stato concesso sin dall’inizio in violazione dell’art. 164, ult. comma, c.p., per la presenza di cause ostative. Il giudice dell’esecuzione può revocarlo, salvo che le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio (Cass. Sez. Un. 37345/2015, Longo; Sez. Un. 36460/2024, Zangari).
Il riferimento temporale per la conoscibilità documentale dei precedenti ostativi è il momento della concessione del beneficio — la sentenza di primo grado —, non l’intero giudizio di cognizione. Le condanne sopravvenute tra il primo grado (2013) e l’appello (2021) erano ignote al primo giudice e non valutabili dalla Corte d’appello, non investita di impugnazione sul punto e priva del potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo.
Non essendo il giudice dell’esecuzione vincolato alla causa petendi ma solo al petitum della richiesta di revoca, esso è chiamato a valutare tali nuove condanne per decidere se ricorrono le condizioni della revoca. L’ordinanza è annullata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze per nuovo esame.
Implicazioni pratiche
La pronuncia amplia lo spazio di intervento del giudice dell’esecuzione: la sospensione condizionale illegittimamente concessa può essere revocata anche quando l’ostatività deriva da condanne intervenute dopo il primo grado ma prima dell’appello, che il giudice d’appello non ha potuto considerare per difetto di devoluzione.
Per il pubblico ministero, la richiesta di revoca ex art. 674, comma 1-bis, c.p.p. resta praticabile in executivis: ciò che conta è che i precedenti ostativi non fossero documentalmente noti al giudice che ha concesso il beneficio in primo grado. Per la difesa, il presidio è la verifica di quel momento: se l’ostatività era già agli atti del primo giudice e il P.M. non impugnò, la revoca è preclusa.
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