Bancarotta: la “doppia conforme” non salva la sentenza che ignora le censure d’appello (Cass. pen. 7384/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 7384 del 24 febbraio 2026 (R.G.N. 18398/2025) — Presidente Luca Pistorelli, Relatore Anna Maria Gloria Muscarella.

Il principio di diritto

L’integrazione tra le motivazioni di primo e secondo grado (“doppia conforme”) e la motivazione per relationem sono ammissibili solo se il giudice si confronta effettivamente con le censure dedotte: quando, a fronte di doglianze specifiche e puntuali su tutte le condotte contestate, la Corte d’appello ometta di motivare e dal complessivo impianto non sia ricostruibile alcun implicito ragionamento giustificativo, la sentenza è affetta da vizio di motivazione. Il generico richiamo alla ricostruzione del primo giudice non basta.

Il fatto

Due imputati — un’amministratrice unica (poi dimessasi, con cessione delle quote a un soggetto ritenuto “testa di legno”) e un coamministratore di fatto — erano stati condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione dell’azienda di una s.r.l. poi fallita, trasferita a una nuova società con analoga insegna e oggetto) e documentale (sottrazione di libro giornale, inventari e cespiti), con l’aggravante dei più fatti di bancarotta (art. 219, comma 2, n. 1, l.f.).

Entrambi ricorrevano deducendo, con censure dettagliate, l’omesso confronto della Corte d’appello con i motivi di gravame.

La motivazione

Il Collegio ricorda che le motivazioni di primo e secondo grado, se conformi, si integrano in un unico corpo (Sez. 2, n. 37295/2019) e che la motivazione per relationem è ammissibile se l’atto richiamato è conosciuto o conoscibile e il giudice ne ha meditato le ragioni (Sez. U, n. 17/2000).

Nel caso, però, l’integrazione non è possibile: la Corte d’appello, a fronte di doglianze precise su tutte le distrazioni (diversità ontologica tra le due società, clientela, fornitori e sedi; passaggio della dipendente previe dimissioni; insegna; beni della fattura n. 124/2015; materiale elettronico; consistenza del magazzino; ruolo del cessionario; provenienza e sufficienza della documentazione contabile), ha omesso di motivare, senza che dal testo sia ricostruibile un implicito discorso giustificativo.

Analoga carenza sulla qualifica di amministratore di fatto del secondo imputato (motivazione per relationem che non replica alle testimonianze a discarico) e sul trattamento sanzionatorio (misura della pena, diniego delle attenuanti generiche ex art. 133 c.p., pene accessorie). È fondato anche il quinto motivo: alla revoca della costituzione di parte civile (PEC del 2 settembre 2024) doveva conseguire la revoca delle statuizioni civili (risarcimento e provvisionale). Sono invece inammissibili il terzo e il quarto motivo della prima ricorrente, perché su questioni non devolute con l’appello (art. 606, comma 3, c.p.p.).

Implicazioni pratiche

La regola della “doppia conforme” e la motivazione per relationem non sono una scorciatoia: il giudice d’appello deve misurarsi con le censure specifiche, tanto più in una bancarotta fraudolenta dove ogni distrazione va dimostrata.

Se l’atto d’appello articola contestazioni puntuali (natura dell’attività, provenienza dei beni, consistenza del magazzino, ruolo dei soggetti, sufficienza della documentazione consegnata), la sentenza che le ignora — senza che dal testo emerga un implicito rigetto — è annullabile per vizio di motivazione. Sul piano processuale: la revoca della costituzione di parte civile travolge le statuizioni civili, e i motivi di ricorso su questioni mai devolute in appello sono inammissibili (art. 606, comma 3, c.p.p.).

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