Confisca di prevenzione e “contaminazione genetica” dell’impresa: profitti leciti e illeciti inscindibili, irrilevanti sproporzione e condono fiscale (Cass. pen. 12542/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n. 12542/2026, depositata il 2 aprile 2026, R.G.N. 22869/2025 — camera di consiglio del 25 novembre 2025, Presidente Monica Boni, Relatore Raffaello Magi.
Il principio di diritto
In tema di confisca di prevenzione, quando le partecipazioni sociali e, di fatto, l’attività d’impresa gestita dal soggetto pericoloso siano strumentali al perseguimento di attività illecite, è l’attività economica nel suo complesso a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e si confondono con quelli leciti (“contaminazione genetica e permanente”). Da tale inquadramento discende l’irrilevanza delle doglianze sulla verifica della sproporzione — poiché la contaminazione genetica rende non distinguibile l’apporto lecito da quello illecito — e l’irrilevanza del condono fiscale, applicabile solo quando la confisca si fondi sull’analisi della sproporzione, non quando si basi sulla contaminazione genetica dell’intera redditività del gruppo.
Il fatto
Il Tribunale di Salerno, sezione misure di prevenzione, aveva disposto la confisca di dieci compagini societarie con i relativi patrimoni aziendali e di numerosi beni immobili, ravvisando in capo al proposto una pericolosità sociale di tipo generico, desunta dalla risalente e reiterata commissione di reati economico-finanziari (bancarotta, frode fiscale, intestazione fittizia) realizzati mediante una rete di società nel settore della logistica. La Corte d’appello di Salerno confermava. I ricorrenti — il proposto e vari terzi interessati (società e familiari) — contestavano, tra l’altro, la perimetrazione temporale della pericolosità, la verifica della sproporzione, l’estensione della confisca all’intero patrimonio del gruppo e la mancata considerazione del condono fiscale.
La motivazione
La Corte respinge le censure. L’inquadramento nella pericolosità generica (art. 1, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 159/2011) rispetta la dimensione lucrogenetica delle condotte: il vantaggio economico dei reati, anche associativi, può consistere nel risparmio di spesa, ossia nel mancato esborso di costi “doverosi” (qui, l’evasione sistematica realizzata accumulando debiti erariali in società poi abbandonate al fallimento e usate per abbattimenti fiscali a favore delle società in bonis). La Corte d’appello ha operato una doppia motivazione sulla confiscabilità: verifica della sproporzione e, soprattutto, constatazione della contaminazione genetica e permanente dell’attività economica del gruppo. Poiché l’intera redditività è resa illecita da tale contaminazione, cadono sia le doglianze sulla sproporzione sia quelle sul condono fiscale.
Esito: rigetta i ricorsi del proposto e di un terzo, condannandoli alle spese; dichiara inammissibili i restanti ricorsi, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Nella confisca di prevenzione, la difesa che punta sulla sproporzione o sul “riequilibrio” da condono fiscale trova un limite netto quando il giudice fonda l’ablazione sulla contaminazione genetica dell’impresa: se profitti leciti e illeciti sono divenuti inscindibili, l’intera attività economica è confiscabile e diventano irrilevanti sia il calcolo della sproporzione sia la definizione delle pendenze fiscali. Rileva inoltre che il vantaggio patrimoniale del reato può consistere nel semplice risparmio di spesa (imposte non versate), quantificabile secondo criteri di probabilità logica. Per i terzi intestatari, la contestazione dell’intestazione fittizia richiede elementi di fatto concreti idonei a neutralizzare la valenza indiziaria, non mere affermazioni di titolarità reale.
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