Restituzione nel termine: inammissibile se la parte non ha una facoltà processuale da esercitare; l’indagato non è parte nell’archiviazione (Cass. pen. 21540/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 21540 del 11 giugno 2026 (R.G.N. 4617/2026) — Presidente Andrea Gentili, Relatore Maria Cristina Amoroso.

Il principio di diritto

“Tale rimedio processuale, accordato al pubblico ministero, alle parti private e ai difensori, presuppone la sussistenza di una specifica facoltà processuale che, a causa di un impedimento oggettivo non imputabile alla parte, non abbia potuto essere esercitata nel termine stabilito a pena di decadenza. Da tale premessa discende l’inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine qualora […] nessuna facoltà processuale sia riconosciuta alla parte” (Cass. pen. Sez. III, sent. n. 21540/2026).

Il fatto

Il GIP del Tribunale di Lucca, con decreto del 4 novembre 2022, archivia per intervenuta prescrizione un procedimento per il reato di cui all’art. 609-bis c.p. Prima della decisione, la difesa dell’indagato aveva depositato — il 17 febbraio 2022, via PEC — un’istanza ex art. 409 c.p.p. per sollecitare l’archiviazione per insussistenza del fatto, corredata di memoria e indagini difensive. L’istanza, pur ritualmente ricevuta e protocollata, non risultava visibile “a portale” e, secondo la difesa, non era stata sottoposta al giudice. Il decreto di archiviazione viene trasmesso alla difesa solo il 28 gennaio 2026, dopo reiterati accessi agli atti. La difesa presenta allora istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., deducendo forza maggiore; il GIP la rigetta il 22 gennaio 2026. L’indagato ricorre per cassazione, deducendo violazione dell’art. 175 c.p.p., del diritto di difesa e della presunzione di innocenza, l’abnormità del provvedimento e la violazione dell’art. 115-bis c.p.p.

La motivazione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. La rimessione in termini presuppone una specifica facoltà processuale non esercitata per un impedimento oggettivo non imputabile alla parte; se nessuna facoltà è riconosciuta, la richiesta è inammissibile. Nella disciplina degli artt. 408 e seguenti c.p.p., l’indagato ha un’interlocuzione soltanto nelle ipotesi degli artt. 409, comma 2, e 410, comma 3, c.p.p. — mancato accoglimento della richiesta di archiviazione e opposizione della persona offesa: fuori da questi casi nessuna facoltà gli è riconosciuta, né durante l’iter di archiviazione né dopo (art. 410-bis c.p.p.). Per completezza, la Corte osserva che il sistema telematico di deposito gestisce solo gli atti tipizzati dal codice di rito: l’assenza di un canale idoneo a ricevere o rendere visibili atti non riconducibili a facoltà processuali contemplate è fisiologica conseguenza dell’architettura del procedimento, che non prevede un flusso per iniziative difensive atipiche o prive di effetti giuridici tipizzati. Il ricorso si colloca dunque fuori dal perimetro della rimessione in termini; segue la condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

L’art. 175 c.p.p. tutela l’esercizio tardivo di una facoltà processuale esistente; non è lo strumento per contestare la mancata considerazione di un’iniziativa difensiva atipica. Nel procedimento di archiviazione l’indagato non è titolare di facoltà interlocutorie generali: le uniche finestre sono gli artt. 409, comma 2, e 410, comma 3, c.p.p. La pronuncia segna anche il limite del deposito telematico: il portale veicola solo atti tipizzati, e l’impossibilità di caricare o rendere visibile un atto atipico non integra forza maggiore rilevante. Da rimarcare, infine, che l’archiviazione per prescrizione — sfavorevole all’indagato sul piano sostanziale — non apre di per sé un rimedio restitutorio se manca una facoltà processuale da recuperare.

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