Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.: rileva solo l’errore percettivo e decisivo, non il travisamento valutativo (Cass. pen. 5905/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 5905 del 12 febbraio 2026 (R.G.N. 30435/2025) — Presidente Giacomo Rocchi, Relatore Paola Masi.
Il principio di diritto
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è funzionale a rimuovere i soli vizi di percezione delle pronunce di legittimità (errore materiale o errore di fatto), non i vizi del ragionamento: restano estranei — e quindi inoppugnabili — gli errori di valutazione e di giudizio, da assimilare agli errori di diritto. L’errore rilevante è inoltre solo quello decisivo, che abbia condotto a una pronuncia diversa da quella che sarebbe stata adottata in sua assenza; è onere del ricorrente dimostrarne la decisività.
Il fatto
Con ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., un condannato per il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), nella qualità di amministratore delegato e poi direttore generale di un istituto di credito, impugnava la sentenza con cui la Corte di cassazione aveva confermato la condanna inflitta in appello (parti civili Banca d’Italia e CONSOB). Deduceva due asseriti errori percettivi: sull’oggetto dell’Asset Quality Review condotta dalla BCE nel 2014 con riguardo al “capitale finanziato” e sui parametri di valutazione dei crediti deteriorati.
La motivazione
La Corte ribadisce la distinzione tra errore percettivo — svista o equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo — ed errore valutativo o di giudizio, inoppugnabile perché attinente all’interpretazione degli atti (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile; Sez. 5, n. 29240 del 2018; Sez. 3, n. 11172 del 2023, dep. 2024). Gli errori dedotti hanno natura valutativa, non percettiva; e in ogni caso il ricorrente non assolve l’onere di dimostrarne la decisività (Sez. 6, n. 14296 del 2014; Sez. 1, n. 391 del 2023, dep. 2024). Il reato ex art. 2638 c.c. è reato di pericolo concreto e di mera condotta, che non prevede soglie di rilevanza dello scostamento: la condanna poggiava sugli accertamenti degli ispettori della Banca d’Italia del 2013 — a prescindere e al di là di quanto rilevato dalla BCE — e reggeva anche solo sull’omessa comunicazione dei “rischi operativi”, profilo non attinto da alcun errore percettivo. L’eventuale svista, non decisiva, non muterebbe l’esito.
Implicazioni pratiche
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis non è una terza istanza di merito. Chi lo propone deve individuare una vera svista percettiva su un atto del giudizio di legittimità e, soprattutto, provarne la decisività: che senza quell’errore la decisione sarebbe stata diversa. Quando la pronuncia impugnata si regge su più basi autonome e concorrenti, contestarne una sola — e per di più sul piano valutativo — è strutturalmente inidoneo a travolgerla. Esito: ricorso rigettato, con condanna alle spese e alla rifusione in favore delle parti civili.
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