Estinzione per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.): conta il serio intento risarcitorio, anche se l’offerta è fatta dal difensore o versata da un terzo, e va valutata la congruità sentite le parti (Cass. pen. 26600/2026)
Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, sentenza n. 26600/2026, depositata il 15 luglio 2026 (R.G.N. 5784/2026) — camera di consiglio del 21 aprile 2026, Presidente Rosa Pezzullo, Relatrice Maria Elena Mele.
Il principio di diritto
La causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen. ha finalità deflattive e non è condizionata alla conclusione di un accordo tra imputato e persona offesa, né alla prova dell’accettazione dell’offerta, non costituendo l’accettazione un requisito per la valutazione di congruità, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, espressione di un serio intento risarcitorio estrinsecatosi in atti concreti: intento che non è escluso dal fatto che la volontà riparatoria sia manifestata dal difensore che agisca in nome e per conto dell’assistito, né dall’irreperibilità o dalla detenzione dell’imputato, né dalla circostanza che il versamento sia stato materialmente eseguito da un terzo su impulso e incarico dell’imputato. Il giudice provvede “sentite le parti e la persona offesa”: tale contraddittorio è funzionale ad acquisire gli elementi per valutare l’adeguatezza delle condotte riparatorie.
Il fatto
Confermata la condanna per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, gli imputati ricorrevano per cassazione deducendo la violazione dell’art. 162-ter cod. pen.: pur avendo versato 1.000 euro sul conto della persona offesa, i giudici di merito avevano negato l’estinzione perché l’accredito non era stato eseguito materialmente dagli imputati (impossibilitati a provvedere personalmente) e perché la somma non era stata ritenuta congrua, nonostante l’accettazione da parte della persona offesa.
La motivazione
I ricorsi sono fondati. La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia. Sul primo profilo (riferibilità del risarcimento): il serio intento risarcitorio si è manifestato con il versamento della somma; non è escluso dal fatto che la volontà sia stata espressa dal difensore (che ha dichiarato di agire in nome e per conto degli assistiti, ai quali era legato da procura speciale per l’abbreviato), né dall’irreperibilità o detenzione degli imputati, né dal fatto che il versamento sia stato eseguito da un terzo su loro incarico (l’istituto è applicabile anche quando il danno sia risarcito, ad esempio, dalla compagnia assicuratrice sollecitata dall’imputato).
Sul secondo profilo (congruità): il giudice non è condizionato dagli accordi tra le parti, ma provvede “sentite le parti e la persona offesa”, contraddittorio funzionale a valutare l’adeguatezza delle condotte riparatorie. Nel caso, non risulta che le parti siano state sentite, né che sia stata valutata la condotta della persona offesa, che aveva comunque accettato la somma versata.
Esito: annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che applicherà i principi enunciati.
Implicazioni pratiche
Coordinate operative sull’estinzione per condotte riparatorie (art. 162-ter cod. pen.). Primo: l’istituto non richiede un accordo con la persona offesa né la prova dell’accettazione dell’offerta; conta la congruità, valutata dal giudice. Secondo: il serio intento risarcitorio può essere manifestato dal difensore in nome e per conto dell’assistito, e il versamento può essere eseguito materialmente da un terzo su incarico dell’imputato, senza che ciò ne escluda la riferibilità; irrilevanti l’irreperibilità o la detenzione. Terzo: il giudice deve procedere “sentite le parti e la persona offesa”, acquisendo gli elementi per valutare l’adeguatezza della riparazione; l’omissione di tale contraddittorio vizia la decisione. Per la difesa, conviene documentare per tempo l’offerta (entro l’apertura del dibattimento di primo grado, a pena di decadenza), la sua provenienza dall’imputato e l’eventuale accettazione della vittima.