Maltrattamenti e assistenza all’anziano disabile: senza dolo abituale e stabile soggezione il fatto non sussiste (Cass. pen. 27094/2026)

Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 27094/2026, data di pubblicazione 17 luglio 2026 (R.G.N. 6470/2026) – Presidente Gaetano De Amicis, Relatore Angelo Costanzo.

Il principio di diritto

Integrano il reato di maltrattamenti in danno di una persona in condizioni di disabilità non solo fatti commissivi sistematicamente lesivi della sua personalità, ma anche condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso i suoi elementari bisogni affettivi ed esistenziali, attuate in una condizione di convivenza; è tuttavia necessario che la relazione, per continuità e intensità, vada oltre i contenuti di un mero apporto lavorativo liberamente rescindibile, non potendo altrimenti configurarsi né una sistematica soggezione della vittima né il substrato per un dolo abituale.

Il fatto

La Corte di appello di Ancona, riformando l’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Pesaro con la formula perché il fatto non sussiste, aveva dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 572, con le aggravanti di cui all’art. 61 nn. 5 e 11 cod. pen., una badante per condotte vessatorie in danno di un anziano disabile allettato e della di lui anziana moglie convivente, riconoscendole le attenuanti generiche per l’età.

La difesa ricorreva per cassazione con due motivi: erronea qualificazione come maltrattamenti, in difetto di una stabile e perdurante volontà di sopraffazione, di abitualità e di dolo unitario, essendosi in presenza di negligenze e inadempimenti nell’ambito della continuità assistenziale; e mancanza della motivazione rafforzata necessaria per la reformatio in peius di una assoluzione ampia.

La motivazione

Il ricorso non contesta la sussistenza delle condotte descritte, ma la loro qualificabilità come maltrattamenti. La Corte ribadisce che il reato è integrato anche da condotte omissive di deliberata indifferenza verso i bisogni elementari della persona disabile convivente (Sez. 1, n. 206 del 2017, dep. 2018; Sez. 6, n. 9724 del 2013). Tuttavia, nel caso in esame – pur a fronte di negligenze anche gravi, con riflessi pesantemente disturbanti per le condizioni materiali e psicologiche degli anziani coniugi – non emerge una relazione che, per continuità e intensità, sia andata oltre i contenuti di uno stabile apporto lavorativo, liberamente rescindibile in ogni momento. Sono così mancati la condizione necessaria per l’instaurarsi di una sistematica soggezione e il substrato per il consolidarsi dell’atteggiamento psicologico dell’imputata nella forma di un dolo abituale.

Esito: la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e revoca le statuizioni civili.

Implicazioni pratiche

Il delitto di maltrattamenti può realizzarsi anche in forma omissiva verso una persona disabile convivente, ma richiede un quid ulteriore rispetto all’inadempimento, pur grave e reiterato, di un rapporto assistenziale: una relazione che, per continuità e intensità, generi una sistematica soggezione della vittima e sia sorretta da un dolo abituale. Dove l’assistenza si fonda su un rapporto di lavoro liberamente rescindibile, negligenze e trascuratezze – anche seriamente pregiudizievoli – possono restare inadempimenti privi di rilievo penale ex art. 572 cod. pen. Sul piano processuale, la vicenda conferma che la riforma in appello di un’assoluzione ampia esige una motivazione rafforzata e regge solo se coglie effettivamente gli elementi costitutivi, materiale e psicologico, del reato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *