Cambiare la serratura di casa è violenza privata; e la querela tardiva sulle lesioni, non dedotta in appello, è preclusa in Cassazione (Cass. pen. 20678/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 20678 del 4 giugno 2026 (R.G. 1970/2026), udienza pubblica del 27 marzo 2026 — Presidente Morosini, Relatore Cavallone.
Il principio di diritto
Il reato di lesioni personali aggravate soltanto dal rapporto di coniugio resta procedibile a querela di parte, e tale regime non muta per effetto dell’assoluzione dal delitto di maltrattamenti pronunciata in appello. La tardività della querela deve essere dedotta con l’atto di appello, in ossequio al principio devolutivo (art. 597 cod. proc. pen.): sollevata per la prima volta in cassazione, la questione è preclusa, tanto più se implica accertamenti di fatto.
Integra il delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) anche la condotta preordinata a rendere soltanto più disagevole una lecita modalità di esercizio di un diritto: la sostituzione non preannunciata della serratura della casa familiare, con non immediata consegna delle nuove chiavi, incide sulla libertà di azione della persona offesa; l’esistenza di un secondo accesso non esclude il reato, che è istantaneo.
Il fatto
In parziale riforma della condanna di primo grado, la Corte d’appello di Lecce assolveva l’imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) perché il fatto non sussiste, confermando la responsabilità per lesioni dolose in danno del coniuge (artt. 582 e 585 cod. pen.) e per violenza privata (art. 610 cod. pen.), quest’ultima per aver sostituito senza preavviso la serratura dell’abitazione della persona offesa.
L’imputato ricorreva per cassazione: improcedibilità delle lesioni per querela tardiva una volta caduti i maltrattamenti; nullità per mancata indicazione del capo d’imputazione in epigrafe; insussistenza della violenza privata (secondo accesso disponibile, chiavi poi consegnate); vizi sul trattamento sanzionatorio.
La motivazione
La Corte rigetta. Sulla querela: le lesioni aggravate dal solo coniugio erano procedibili a querela sin dall’inizio e il regime non è mutato per l’assoluzione dai maltrattamenti. Il difetto di querela andava dedotto in appello (art. 597); proposto per la prima volta in cassazione è precluso e, comunque, non deducibile se implica accertamenti di fatto.
Sulla nullità: la mancata trascrizione del capo in epigrafe e nel decreto di citazione in appello non genera nullità se il fatto è chiaramente ricostruibile; l’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona solo la mancanza o incompletezza del dispositivo. Sulla violenza privata: nessuna violazione degli artt. 521 e 522 (il fatto storico coincide); il reato sussiste anche quando la condotta rende solo più disagevole l’esercizio del diritto, ed è istantaneo, sicché è irrilevante la successiva consegna delle chiavi.
Sul trattamento sanzionatorio, il refuso nel richiamo normativo non vizia la decisione, ricostruibile dal contesto, e l’equivalenza delle attenuanti è apprezzamento discrezionale motivato. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese. La Corte dispone l’oscuramento dei dati identificativi ex art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Implicazioni pratiche
Regola per la difesa: quando l’assoluzione dai maltrattamenti riconduce le lesioni alla procedibilità a querela, non si può recuperare in cassazione l’eccezione di tardività non sollevata in appello. Il difetto di querela va dedotto tempestivamente nel grado di merito; l’omissione crea preclusione.
Sulla violenza privata domestica: cambiare la serratura della casa familiare senza avvisare e senza consegnare subito le chiavi integra l’art. 610 anche se resta un altro ingresso. Il reato si consuma nell’istante della coartazione e la restituzione tardiva delle chiavi non ne elide la consumazione: massima attenzione, quindi, alle condotte di fatto nelle crisi coniugali.
Provvedimento integrale: scarica il PDF