Sorveglianza speciale: motivazione non apparente se valuta l’attualità della pericolosità (Cass. pen. Sez. V n. 4562 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione che comprende la motivazione inesistente o meramente apparente. La motivazione apparente ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, tale che, singolarmente considerato, sarebbe idoneo a determinare un esito opposto del giudizio. Non integra invece il vizio la sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati presi in considerazione dal giudice o risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento. In tema di sorveglianza speciale di P.S., la motivazione che dia conto dell’attualità della pericolosità sociale non è apparente. La durata della misura, fissata nei limiti dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Catanzaro, con decreto del 21 febbraio 2024, ha confermato il decreto del Tribunale della medesima città che aveva applicato al proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni cinque.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con un unico motivo, deducendo la violazione di legge e l’apparenza di motivazione. Ha osservato che la pena detentiva in espiazione è identica alla durata della misura di prevenzione applicata e che il decreto impugnato si sarebbe limitato a richiamare genericamente il provvedimento in forza del quale risulta detenuto per reati risalenti nel tempo, senza precisare gli elementi sui quali è stato fondato il giudizio di attualità della pericolosità. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità. Il ricorso avverso un provvedimento di prevenzione, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientra la motivazione inesistente o meramente apparente, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, idoneo, singolarmente considerato, a determinare un esito opposto del giudizio, secondo il richiamo alle Sezioni Unite n. 33451 del 29/05/2014, Repaci.

Ne deriva un limite preciso al motivo di ricorso. Non può essere proposta come vizio di motivazione, mancante o apparente, la sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati presi in considerazione dal giudice o che risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Applicando tale griglia, la Corte esclude che la motivazione del decreto impugnato sia apparente. Il provvedimento si fonda sull’accertata e permanente appartenenza del ricorrente a una cosca di ‘ndrangheta. La Corte d’Appello, condividendo le argomentazioni del primo grado, ha evidenziato in punto di attualità della pericolosità sociale che gli elementi posti a fondamento del giudizio non sono circoscritti e datati nel tempo, ma forniscono la prova di plurimi e gravissimi fatti e condotte associative che hanno connotato la vita del proposto. Tali condotte erano in atto alla data in cui lo stesso è stato attinto dalla più afflittiva misura custodiale e non sono cessate, ma sono state interrotte dall’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura di massimo rigore che lo ha privato della libertà personale.

La Corte ribadisce che la motivazione è apparente solo quando è del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni della decisione, o del tutto avulse dalle risultanze processuali, o fondate su argomentazioni di puro genere o asserzioni apodittiche, cioè quando il ragionamento espresso sia soltanto fittizio e, perciò, sostanzialmente inesistente, secondo i richiami a Sez. 5 n. 9677 del 14/07/2014, Sezioni Unite Ivanov n. 25932 del 29/05/2008 e altre pronunce conformi.

Manifestamente infondata è, infine, la dedotta violazione di legge sulla durata della misura. I giudici di merito, nella loro discrezionalità, hanno fissato la durata in anni cinque, rispettando il dettato dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, a norma del quale la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore a un anno né superiore a cinque. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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