Riparazione ex art. 162-ter cod. pen. e volontà del difensore (Cass. pen. Sez. V n. 26600 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa estintiva del reato prevista dall’art. 162-ter cod. pen. presuppone una condotta riparatoria spontanea e non coartata, espressione di un serio intento risarcitorio estrinsecatosi in atti concreti. Tale condotta può essere posta in essere dal difensore che dichiari di agire in nome e per conto degli assistiti, anche quando il versamento sia materialmente eseguito da un terzo su impulso e incarico degli imputati. Il giudice non è vincolato dalla conclusione di accordi tra le parti, né è richiesta la prova dell’accettazione dell’offerta da parte della persona offesa; egli provvede «sentite le parti e la persona offesa», dovendo valutare la congruità della riparazione nel contraddittorio, con obbligo di considerare l’eventuale accettazione della somma da parte della vittima.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza dell’8 gennaio 2026, confermava la decisione del GIP del Tribunale di Firenze che aveva ritenuto tre imputati responsabili di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, condannandoli alla pena di giustizia.
Avverso tale pronuncia gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 162-ter cod. pen.. Sostenevano di avere versato sulla carta postepay della persona offesa la somma di euro 1.000 e che i giudici di merito avevano escluso l’operatività della causa estintiva ritenendo l’iniziativa risarcitoria non riferibile agli imputati e la somma non congrua.
La Motivazione della Corte
La Sezione V ricostruisce la disciplina dell’art. 162-ter, primo comma, cod. pen., che consente al giudice di dichiarare l’estinzione del reato, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, quando l’imputato abbia riparato interamente il danno entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il termine è previsto a pena di decadenza ed esige che a quel momento sia già stata formulata una proposta riparatoria, anche nelle forme dell’offerta reale di cui all’art. 1208 cod. civ., purché ritenuta congrua dal giudice.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la causa estintiva risponde a finalità deflattive, il cui effettivo conseguimento non è condizionato alla conclusione di accordi tra imputato e persona offesa ed è affidato al prudente apprezzamento del giudice (Sez. V n. 41899 del 25.09.2024, Marini). Il contraddittorio con le parti è volto ad acquisire gli elementi necessari per valutare l’adeguatezza delle condotte riparatorie (Sez. III n. 16674 del 02.03.2021), ma il contributo delle parti non è vincolante e non è richiesta la prova dell’accettazione dell’offerta (Sez. V n. 17242 del 14.03.2025). Eventuali carenze della riparazione restano riverberabili in sede civile (Sez. V n. 10390 del 14.02.2019, Caracciolo; Sez. V n. 41625 del 24.09.2025).
Nel caso concreto la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità dell’istituto sull’assunto che l’iniziativa risarcitoria non fosse riferibile agli imputati, due dei quali irreperibili e uno detenuto, bensì al solo difensore, e che la somma non costituisse integrale risarcimento. La censura è fondata sotto entrambi i profili: la giurisprudenza di legittimità richiede condotte spontanee e non coartate, espressione di un serio intento risarcitorio (Sez. V n. 14030 del 25.02.2020; Sez. IV n. 10107 del 12.11.2019, dep. 2020, Aljaier, che ha ritenuto applicabile la causa estintiva anche quando il danno sia risarcito dall’assicuratore sollecitato dall’imputato). Il versamento di euro 1.000 ha manifestato concretamente tale intento, non escluso dal fatto che la volontà sia stata espressa dal difensore in nome e per conto degli assistiti, atteso il rapporto professionale attestato dal conferimento di procura speciale per la richiesta di rito abbreviato.
Irrilevante è che il versamento sia stato materialmente eseguito da un terzo su impulso e incarico degli imputati. Quanto alla congruità, la Corte d’appello ha omesso di considerare che gli imputati avevano già eseguito il versamento sulla carta postepay indicata dalla persona offesa, la quale aveva accettato la somma. Il contraddittorio prescritto dall’art. 162-ter cod. pen. è finalizzato proprio a valutare l’adeguatezza delle condotte riparatorie: nel caso in esame non risulta che le parti siano state sentite, né che il giudice abbia valutato la condotta della persona offesa. La sentenza è dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.
Nota della Redazione
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