Truffa: è apparente la motivazione che nega l’inganno senza valutare l’attendibilità della persona offesa (Cass. pen. 21678/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 21678/2026 (ud. 13 maggio 2026, dep. 11 giugno 2026; R.G.N. 11114/2026) — Presidente Andrea Pellegrino, Relatore Francesca Sbrana.

Il principio di diritto

Dopo la novella dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (art. 2, comma 1, lett. p, legge n. 114 del 2024), il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunciate dopo il 25 agosto 2024, deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. E’ apparente e contraddittoria la motivazione assolutoria che, ritenuta provata la consegna di una polizza risultata falsa dietro pagamento del premio, escluda poi la prova della condotta ingannatoria senza valutare l’attendibilità della persona offesa.

Il fatto

Il Tribunale di Catania assolveva l’imputato dal reato di truffa perché il fatto non sussiste.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la contraddittorietà della motivazione: il giudice aveva ritenuto provato che l’imputato rilasciava, dietro pagamento del premio, una polizza assicurativa risultata falsa, ma affermava poi, in modo illogico, che non vi fosse prova certa della responsabilità e della condotta. Il Procuratore generale in sede di legittimità concludeva per l’annullamento con rinvio.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. In premessa, ricorda che, dopo la novella dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 114 del 2024, il pubblico ministero può ricorrere per cassazione avverso i proscioglimenti per i reati ex art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunciati dopo il 25 agosto 2024, con tutti i motivi dell’art. 606 (Sez. 2, n. 17493 del 2025, Verdino).

La motivazione impugnata e’ in parte apparente e in parte contraddittoria e manifestamente illogica: il Tribunale non valuta le dichiarazioni della persona offesa, omettendo di prendere posizione sulla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, e insieme ritiene provato che la polizza rilasciata a fronte dell’incasso del premio era falsa, negando pero’ la prova della condotta volta a trarre in inganno.

La sentenza e’ annullata ex art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica: trattandosi di sentenza inappellabile, il giudice di rinvio va individuato in altro magistrato del medesimo ufficio. Al giudice di rinvio e’ demandato un nuovo completo esame del materiale probatorio, con il solo limite di non ripetere il percorso logico censurato.

Implicazioni pratiche

Il potere di impugnazione del pubblico ministero sui proscioglimenti si e’ ampliato: per i reati a citazione diretta ex art. 550 c.p.p. decisi dopo il 25 agosto 2024, il ricorso per cassazione e’ ammesso con tutti i motivi dell’art. 606, non più con le sole limitazioni previgenti. E’ un dato che incide sulle strategie di entrambe le parti già in primo grado.

Sul versante della motivazione, l’assoluzione non regge se accerta un elemento centrale del reato – la falsità della polizza consegnata a pagamento – e poi nega, senza vagliare l’attendibilità della persona offesa, la prova della condotta ingannatoria. In caso di annullamento di sentenza inappellabile, il rinvio va ad altro giudice dello stesso ufficio, con pieno riesame del materiale probatorio.

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