Superbonus con asseverazioni false: i crediti d’imposta sono confiscabili per l’intero importo, senza scomputare i lavori eseguiti (Cass. pen. 21670/2026)

Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 21670/2026 (c.c. 12 maggio 2026, dep. 11 giugno 2026; R.G.N. 10545/2026) — Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatore Federica Tondin.

Il principio di diritto

I crediti d’imposta da «superbonus», generati da false asseverazioni di esecuzione dei lavori, costituiscono «profitto» del reato – utilità economica che ne deriva in via immediata e diretta – e sono perciò confiscabili anche per equivalente. Il profitto va individuato con riferimento all’intero contributo statale, senza tener conto dell’esecuzione o del completamento dei lavori in data successiva all’asseverazione ne’ dei costi sostenuti dall’impresa, poiché la non veridicità dell’asseverazione determina la decadenza dall’intero beneficio fiscale (art. 121, comma 5, d.l. n. 34 del 2020).

Il fatto

Il G.i.p. di Milano disponeva il sequestro preventivo, ai fini di confisca, di crediti d’imposta da superbonus per svariati milioni di euro, in relazione al reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. (così riqualificato il fatto originariamente contestato ex art. 640-bis cod. pen.), con sequestro diretto dei crediti e, in subordine, per equivalente. L’ipotesi accusatoria era la falsa attestazione dell’esecuzione di lavori per un valore molto superiore a quello reale.

Una società s.r.l., quale terza sequestrataria e insieme ente indagato ex d.lgs. n. 231 del 2001, chiedeva il dissequestro delle somme oggetto di sequestro per equivalente; il Tribunale di Milano rigettava l’appello proposto quale indagata e dichiarava inammissibile quello proposto quale terza sequestrataria. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi (natura di «prodotto» del credito; devolutum dell’appello cautelare; qualità di terza sequestrataria; quantificazione del profitto).

La motivazione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo e’ manifestamente infondato: le agevolazioni concesse tramite detrazioni fiscali, che non implicano un attuale esborso di denaro pubblico ma fanno sorgere un diritto di credito verso la finanza pubblica, esigibile in compensazione e cedibile, costituiscono profitto del reato, in quanto utilità economiche che ne derivano in via immediata e diretta; sono perciò aggredibili anche con sequestro per equivalente.

Il secondo motivo e’ generico e comunque infondato: nell’appello cautelare la cognizione del giudice e’, per la natura devolutiva del gravame, circoscritta ai motivi dedotti e a quanto deciso, sicché le doglianze nuove sui presupposti dell’illecito dipendente dal reato, introdotte solo in discussione, sono inammissibili. Il terzo motivo e’ inammissibile per difetto di interesse, restando fermo il rigetto nel merito dell’appello proposto quale indagata.

Il quarto motivo e’ manifestamente infondato: il profitto confiscabile, anche per equivalente, va individuato con riferimento alla totalità del contributo statale, senza considerare l’esecuzione o il completamento dei lavori in data successiva all’asseverazione ne’ i costi sostenuti, perché la non veridicità delle asseverazioni determina la decadenza dall’intero beneficio ex art. 121, comma 5, d.l. n. 34 del 2020 (Sez. 2, n. 11608 del 2026). Il ricorso e’ dichiarato inammissibile.

Implicazioni pratiche

Nei sequestri e nelle confische sui crediti da superbonus fondati su false asseverazioni, il perimetro dell’ablazione e’ ampio: il credito e’ profitto del reato, aggredibile anche per equivalente, e si calcola sull’intero contributo statale, non sulla sola differenza tra regimi agevolativi o al netto dei costi. Poco rileva che i lavori siano stati eseguiti dopo l’asseverazione: la falsità comporta la decadenza dall’intero beneficio.

Per la difesa dell’impresa e dell’ente, le contestazioni sui presupposti del sequestro vanno sollevate sin dall’istanza al giudice di prime cure: nell’appello cautelare non e’ possibile introdurre motivi nuovi, salvo nullità assolute. Va inoltre verificata con attenzione la qualità in cui la società e’ incisa – indagata ex d.lgs. n. 231 del 2001 o terza sequestrataria – perché da essa dipendono legittimazione e interesse a impugnare.

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