Inammissibile il ricorso sul computo della prescrizione degli illeciti fiscali (Cass. pen. Sez. VII n. 13002 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina della prescrizione dei delitti tributari previsti dal DLgs. 74/2000 è speciale rispetto a quella ordinaria degli artt. 157 ss. cod. pen., poiché l’art. 17, comma 1-bis, del DLgs. 74/2000 eleva di un terzo i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10. Per tali illeciti la prescrizione è interrotta anche da atti non provenienti dall’autorità giurisdizionale, ma dagli uffici dell’Erario e dall’Amministrazione finanziaria, segnatamente dal verbale di constatazione, idoneo a interrompere il corso della prescrizione pur se non notificato al destinatario, e dall’atto di accertamento delle relative sanzioni. Il ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, contrapponendo una rivalutazione personale e parziale del merito, è inammissibile.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un imputato per reati tributari, condannato in primo grado e poi in appello dalla Corte d’appello di Trieste con sentenza del 20.06.2024. Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente contesta il computo della prescrizione, sostenendone la maturazione secondo la disciplina ordinaria. Con il secondo motivo censura la ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto e il calcolo relativo al superamento della soglia di punibilità. La questione centrale sottoposta alla Corte riguarda quindi l’ambito applicativo della disciplina speciale dei termini prescrizionali in materia fiscale.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che il ricorrente non tiene conto della disciplina speciale della prescrizione applicabile a questa tipologia di illeciti. A seguito del DL 138/2011, il regime è diverso da quello previsto in termini generali dagli artt. 157 ss. cod. pen.

La Corte ricorda, in primo luogo, che per gli illeciti fiscali la prescrizione è interrotta anche da atti non provenienti dall’autorità giurisdizionale ma dagli uffici dell’Erario e dall’Amministrazione finanziaria. Viene riconosciuta efficacia interruttiva al verbale di constatazione, idoneo a interrompere il corso della prescrizione anche se non notificato alla parte destinataria, e all’atto di accertamento delle relative sanzioni.

In secondo luogo, il comma 1-bis dell’art. 17 del DLgs. 74/2000 prevede che i termini di prescrizione per i delitti dagli articoli da 2 a 10 siano elevati di un terzo. La Corte chiarisce il significato della disposizione richiamando la disciplina ordinaria: il termine è pari al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a 6 anni per i delitti e a 4 anni per le contravvenzioni, con aumento di un quarto in caso di interruzione.

Da ciò discendono due categorie di illeciti. Per i delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del DLgs. 74/2000 si applica la disciplina ordinaria, con prescrizione in 6 anni, elevabili a 7 anni e 6 mesi in presenza di atti interruttivi. Gli altri e più gravi illeciti si prescrivono invece in 8 anni, che diventano 10 per effetto dell’interruzione. Tali termini possono essere ulteriormente prolungati in presenza di cause di sospensione o di condizioni tassativamente previste dal legislatore.

Quanto al secondo motivo, il ricorso non si confronta con la sentenza che richiama le ragioni argomentate della prima pronuncia, il ruolo di amministratore di fatto e il corretto calcolo di superamento della soglia di punibilità, opponendo una rivalutazione personale e parziale del merito. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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