Inammissibili i ricorsi su pena, responsabilità e recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 182 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla pena è congruamente motivato, e sottratto al sindacato di legittimità, quando la decisione sia conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., e quando il positivo comportamento processuale dell’imputato sia già stato valorizzato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, o che propone una alternativa lettura degli elementi probatori estranea al sindacato di legittimità. La valutazione della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione: il giudice deve esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto.
Il Fatto
La vicenda giunge alla Corte di cassazione a seguito della sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 14.03.2024. Due ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso tale pronuncia. Il primo lamenta il vizio della motivazione posta a base del trattamento sanzionatorio, sostenendo che non sarebbe stato adeguatamente considerato il proprio positivo comportamento processuale. Il secondo deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo c) e, con il secondo motivo, contesta la sussistenza della recidiva. La questione approda dunque al vaglio di legittimità sui profili del trattamento sanzionatorio, della responsabilità e della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il motivo del primo ricorrente, relativo al trattamento sanzionatorio. Il motivo è dichiarato manifestamente infondato, poiché il giudice di appello ha correttamente ritenuto che il positivo comportamento processuale fosse già stato valorizzato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. Il giudizio sulla pena risulta congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto: per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Quanto al primo motivo del secondo ricorrente, riproposto con memoria, la Corte lo ritiene non consentito. La doglianza si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che aveva specificato come possa affermarsi la disponibilità dell’arma pur in assenza di un collegamento materiale e spaziale con la stessa. I motivi, pertanto, non sono specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Le doglianze proposte in memoria appaiono comunque dedurre una alternativa lettura di elementi probatori, estranea al sindacato di legittimità.
Il secondo motivo del medesimo ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è parimenti dichiarato manifestamente infondato. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, richiamando i precedenti penali non risalenti nel tempo e l’attuale legame del ricorrente con contesti criminali. La Corte ribadisce che la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati: il giudice è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato.
In esito a tale percorso, la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.