Interrogatorio preventivo prima della misura cautelare: non serve se c’è pericolo di fuga o di inquinamento della prova (Cass. pen. 21689/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 21689/2026 (c.c. 17 febbraio 2026, dep. 11 giugno 2026; R.G.N. 38677/2025) — Presidente Aldo Aceto, Relatore Silvia Badas.
Il principio di diritto
L’obbligo di interrogatorio preventivo introdotto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (legge n. 114 del 2024) non sussiste quando ricorra un’esigenza cautelare ostativa, quale il pericolo di inquinamento della prova o il pericolo di fuga (art. 274, comma 1, lett. a e b, cod. proc. pen.). La nullità derivante dall’omesso interrogatorio, ove dovuto, e’ a regime intermedio: va dedotta con la richiesta di riesame, quale rimedio tipico di verifica del titolo genetico, e non e’ rilevabile d’ufficio dal Tribunale del riesame.
Il fatto
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, in accoglimento dell’istanza, annullava l’ordinanza cautelare del G.i.p. per un delitto in materia di stupefacenti, rilevando d’ufficio – quale nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c) – che l’applicazione della misura non era stata preceduta dall’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., a pena di nullità ex art. 292, comma 3-bis.
Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione con un unico motivo: la misura era stata disposta anche per il pericolo di fuga (art. 274, comma 1, lett. b), esigenza ostativa che escludeva l’obbligo dell’interrogatorio preventivo. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio; la difesa per l’inammissibilità.
La motivazione
La Corte dichiara fondato il ricorso. L’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. impone l’interrogatorio preventivo prima della misura, salvo che sussista un’esigenza cautelare ostativa: sono tali, anzitutto, il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga (art. 274, comma 1, lett. a e b), nonché la lett. c) in relazione ai delitti ex art. 407, comma 2, lett. a), o all’art. 362, comma 1-ter, o a gravi delitti commessi con uso di armi o violenza.
La nullità da omesso interrogatorio, ove dovuto, e’ a regime intermedio: non e’ correlabile a un atto cui la parte assista (l’ordinanza cautelare e’ atto a sorpresa), sicché il mezzo tipico di deduzione e’ la richiesta di riesame, che consente il pieno controllo sulla legittimità del titolo, inclusa la necessità o meno dell’interrogatorio preventivo.
Ciò comporta che tale nullità non e’ rilevabile d’ufficio dal Tribunale del riesame. Nel caso, inoltre, la misura era sorretta anche dal pericolo di fuga, esigenza ostativa che escludeva in radice l’obbligo dell’interrogatorio preventivo. L’ordinanza e’ annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria.
Implicazioni pratiche
L’interrogatorio preventivo introdotto dalla riforma del 2024 non e’ un passaggio generalizzato: se il quadro cautelare comprende il pericolo di fuga o di inquinamento della prova – o, per la lett. c), i delitti ostativi indicati – la misura si applica secondo lo schema tradizionale, con interrogatorio di garanzia successivo ex art. 294 cod. proc. pen.
Per la difesa, la nullità da omesso interrogatorio va fatta valere con la richiesta di riesame: non e’ rilevabile d’ufficio dal Tribunale ne’ azionabile con altri strumenti. Sul piano dell’accusa, e’ decisivo che dalla richiesta e dall’ordinanza risultino esplicitate le esigenze ostative (in particolare il pericolo di fuga), perché e’ la loro sussistenza a rendere legittima l’applicazione senza interrogatorio preventivo.
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