Nessuna continuazione tra mafia storica e nuovo sodalizio dopo ventidue anni (Cass. pen. Sez. V n. 1048 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., richiede la rigorosa verifica dell’unicità del disegno criminoso, da accertarsi con giudizio di fatto riservato al giudice dell’esecuzione. La sola appartenenza protratta a un sodalizio mafioso non basta a unire sotto il vincolo della continuazione l’adesione alla mafia storica e la successiva partecipazione a un’associazione di nuovo conio. La riserva di capacità intimidatrice accumulata con la militanza nel sodalizio originario è fattore oggettivo, che da solo non prova la prefigurazione, sin dall’origine, del secondo programma criminoso. L’enorme distanza temporale tra le condotte e i periodi di detenzione frapposti rendono inverosimile la programmazione unitaria, salvo positivi e contrari riscontri probatori.
Il Fatto
Un condannato ha proposto istanza in sede esecutiva per l’applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo di unificare i reati oggetto di più sentenze definitive, tra cui quella della Corte di assise di appello per fatti di mafia risalenti e quella della Corte d’appello per l’appartenenza a un sodalizio di nuovo conio.
Il giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Prima sezione della Cassazione, ha respinto l’istanza limitatamente ai reati giudicati con la decisione più recente. Il condannato ha impugnato l’ordinanza, deducendo vizi di legittimazione del giudice e violazione di legge nella esclusione del vincolo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sulla pretesa incompatibilità del giudice che si era già pronunciato sulla medesima istanza. Il Collegio rileva che il vizio è stato dedotto sotto la lett. b) dell’art. 606 comma 1 cod. proc. pen., mentre attiene alla lett. c). In ogni caso, la reiezione dell’istanza di ricusazione da parte della Corte d’appello legittima il giudice a proseguire, secondo l’art. 37 comma 2 cod. proc. pen., e l’inosservanza dell’art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità in sede di gravame.
Nel merito, la Corte ribadisce che l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è giudizio di fatto, riservato al giudice dell’esecuzione, sindacabile solo nei limiti dell’illogicità. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017: la continuazione postula la verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e la prevedibilità dei reati-fine al momento della commissione del primo.
L’onere di allegare elementi specifici grava sull’istante, non bastando il riferimento alla contiguità cronologica o all’identità dei titoli di reato. La Corte distingue la continuità della condotta associativa, tipica della permanenza, dall’unicità del momento deliberativo: il reato associativo si perfeziona con l’affiliazione, ma il vincolo della continuazione esige che l’agente abbracci sin dall’origine i reati successivi.
Nel caso in esame, la sentenza del 2019 ha qualificato il secondo sodalizio come gruppo autonomo, creato su un vuoto organizzativo e non come articolazione delle cosche storiche. La distanza di oltre ventidue anni tra la contestazione chiusa della mafia tradizionale e l’associazione di nuovo conio del 2014 rende inverosimile la programmazione unitaria. La riserva di capacità intimidatrice è fattore oggettivo, che non prova da solo l’elemento volitivo.
Pertanto i motivi sono infondati e il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.