Misure cautelari, tempo silente e valutazione in sede di revoca (Cass. pen. Sez. III n. 8282 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di appello avverso l’ordinanza che rigetta la richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo. Il controllo è circoscritto dall’effetto devolutivo dell’impugnazione e dalla natura autonoma del provvedimento impugnato, e si limita alla correttezza giuridica e alla adeguatezza motivazionale in ordine agli eventuali fatti nuovi allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari. Il decorso del tempo tra i fatti e la misura non richiede autonoma valutazione ai fini della revoca o sostituzione, essendo imposta dall’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. al giudice che emette l’ordinanza, e non dall’art. 299 cod. proc. pen. All’attenuazione delle esigenze cautelari non basta il solo tempo di esecuzione della misura o l’osservanza delle prescrizioni, occorrendo ulteriori elementi sintomatici di mutamento della situazione apprezzata.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 28/08/2024, ha rigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal ricorrente avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva disatteso la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la documentazione di indagine difensiva acquisita dopo l’udienza ex art. 309 cod. proc. pen., dimostrativa della sua estraneità al fatto, e non avrebbe spiegato perché gli elementi di novità non incidessero sulle esigenze cautelari, né valutato il tempo trascorso e l’inadeguatezza delle misure alternative.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Muove dal principio per cui la decisione sull’appello avverso l’ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione è vincolata dall’effetto devolutivo e dalla natura autonoma del provvedimento rispetto all’ordinanza impositiva. Il tribunale, quindi, non riesamina le condizioni legittimanti la misura, ma controlla che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata sui fatti nuovi allegati, idonei a modificare il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari.
Nel caso concreto, il Collegio cautelare ha rilevato che solo parte della documentazione prodotta era effettivamente nuova e che le allegazioni non contrastavano con le risultanze istruttorie: non emergeva che il contenitore oggetto della condotta predatoria fosse quello indicato dalla difesa. La motivazione è adeguata e immune da vizi logici; le censure, meramente contestative e prive di confronto critico con l’ordinanza, non superano il vaglio di ammissibilità ex art. 581 cod. proc. pen.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha valorizzato la protrazione delle condotte, il numero degli episodi, il quantitativo di stupefacente, la rete di contatti nazionali e internazionali, i precedenti penali e le modalità del fatto. La valutazione è conforme al principio per cui, ai fini dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., la pericolosità deve risultare congiuntamente dalle modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato, nel quadro richiesto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47: pericolo concreto e attuale, inteso come prognosi di ricaduta prossima e non come imminenza.
Sul tempo silente, la Corte dà atto di due orientamenti, entrambi riferiti al momento di applicazione della misura: l’uno ritiene il solo decorso del tempo inidoneo a vincere la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; l’altro ne impone la valutazione espressa, potendo rientrare tra gli elementi che escludono le esigenze cautelari. Nella specifica sede della revoca, però, si afferma che tale valutazione è richiesta dall’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e non dall’art. 299 cod. proc. pen. Il Tribunale, pur pronunciandosi in tema di revoca, ha comunque considerato il tempo decorso e ha argomentato compiutamente.
Infine, l’attenuazione delle esigenze cautelari non può desumersi dal solo tempo di esecuzione della misura, occorrendo ulteriori elementi sintomatici. La Corte esclude vizi anche sulla specificazione delle ragioni ostative alla sostituzione con gli arresti domiciliari: la custodia in carcere, impedendo i contatti con i sodali, resta l’unica misura idonea a sradicare il ricorrente dal contesto territoriale, risultando irrilevante che il domicilio proposto fosse fuori Regione, data la vasta rete di contatti del sodalizio.
Nota della Redazione
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