Società estinta e utili extracontabili: l’accertamento sui soci è autonomo, i vizi formali dell’avviso societario non lo travolgono (Cass. trib. 8086/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 8086/2026 (R.G. 4726/2017), pubblicata il 1° aprile 2026, camera di consiglio del 19 marzo 2026 — Presidente Crucitti, Relatore Bordon.
Il principio di diritto
Nell’accertamento a carico dei soci di una società a ristretta base, per gli utili extracontabili presunti come distribuiti, l’accertamento sul socio è autonomo rispetto a quello sulla società, che ne costituisce solo il presupposto di fatto. L’annullamento dell’avviso societario per motivi meramente formali (inesistenza della notifica, errata intestazione, estinzione della società prima della notifica) non fa stato nei confronti dei soci e non pregiudica l’accertamento del loro reddito di partecipazione.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione con un fenomeno di tipo successorio: i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci che rivestivano tale qualità al momento della cancellazione (art. 110 cod. proc. civ.). Ciò non preclude l’accertamento delle obbligazioni tributarie relative ad annualità in cui la società era ancora attiva.
Il fatto
Due ex soci di una S.r.l. — poi fallita e cancellata dal registro delle imprese — ricevevano avvisi IRPEF per il 2007, conseguenti a un accertamento induttivo sulla società (PVC per fatture per operazioni inesistenti; trasferimento delle quote a fine 2007 ritenuto strumentale all’occultamento delle scritture). La Commissione tributaria provinciale e poi la CTR del Piemonte annullavano gli avvisi ai soci, ritenendo che l’invalidità dell’avviso societario (società ormai estinta prima della notifica) travolgesse gli atti impositivi sui soci.
L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con tre motivi.
La motivazione
La Corte accoglie il terzo motivo. Nelle società a ristretta base è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salva prova contraria. Occorre distinguere: l’annullamento dell’avviso societario per motivi di merito, con giudicato, ha efficacia pregiudicante estesa ai soci; l’annullamento per motivi formali (tra cui l’estinzione della società prima della notifica) non fa stato nei loro confronti. Né la cancellazione né l’invalidità della notifica dell’avviso societario potevano pregiudicare l’accertamento della distribuzione di utili per un anno in cui la società era attiva.
Il primo e il secondo motivo sono rigettati: presupponevano che gli ex soci fossero successori della società, ma nel fenomeno successorio subentrano i soci in carica al momento della cancellazione, e l’avviso societario non poteva essere notificato a chi era uscito dalla compagine prima dell’estinzione. Resta fermo, però, che gli avvisi impugnati riguardano l’IRPEF propria degli ex soci sugli utili 2007: accertamento autonomo rispetto a quello societario.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Per l’Amministrazione e per la difesa del socio: il vizio formale dell’avviso societario (notifica a società estinta, errata intestazione) non è una scorciatoia difensiva per il socio. L’accertamento sul reddito di partecipazione da utili extracontabili è autonomo; il socio si difende contestando nel merito la stessa esistenza degli utili e la loro distribuzione, non limitandosi a eccepire l’invalidità dell’atto societario.
Sull’estinzione: la cancellazione della società trasferisce ai soci del momento i rapporti pendenti (successione ex art. 110 cod. proc. civ.), ma non cancella la pretesa tributaria relativa ad annualità di società attiva. Fondamentale individuare correttamente chi era socio alla cancellazione e chi risponde del proprio reddito da partecipazione.
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