Imposta di pubblicità: il calcolo va fatto per ogni singolo messaggio, non sull’intera superficie del pannello

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 32096/2025, depositata il 10 dicembre 2025 (R.G. n. 16463/2020) – Pres. Stalla, Rel. Dell’Orfano.

I fatti

Una società aveva impugnato l’avviso di accertamento con cui il Comune, tramite la propria concessionaria, aveva liquidato l’imposta comunale di pubblicità calcolandola sull’intera superficie di un pannello espositivo contenente più messaggi pubblicitari e direzionali riferiti ad attività commerciali diverse e tra loro non collegate. La CTR aveva dato ragione all’ente impositore.

Il ricorso

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, sostenendo che il calcolo dell’imposta avrebbe dovuto essere effettuato per singolo messaggio pubblicitario e non sull’intera superficie del pannello.

La decisione

La Cassazione ha accolto il motivo, richiamando il principio già affermato con la sentenza n. 252/2012 e la giurisprudenza successiva conforme, secondo cui, quando un unico pannello espositivo reca messaggi pubblicitari riferiti a imprese diverse e tra loro non collegate da un nesso strumentale inscindibile, l’imposta di pubblicità va calcolata separatamente per ciascun messaggio e non sull’intera superficie del mezzo pubblicitario. Ha inoltre precisato che la riforma del canone unico patrimoniale (CUP), introdotta nel 2019 e applicabile a decorrere dal 2021/2024, non ha efficacia retroattiva sulla fattispecie in esame.

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, quando un unico mezzo pubblicitario (pannello, insegna direzionale o simile) contiene più messaggi riferiti a soggetti economicamente autonomi e tra loro non collegati da un nesso strumentale inscindibile, l’imposta deve essere calcolata separatamente per ciascun messaggio pubblicitario e non sull’intera superficie espositiva del mezzo.

L’esito

Ricorso accolto, sentenza della CTR cassata; la Cassazione, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente.

Perché questa decisione conta, in pratica

La decisione fornisce un criterio di calcolo utile a imprese e comuni per la determinazione dell’imposta di pubblicità sui pannelli condivisi da più insegne o direzionali: la base imponibile non coincide automaticamente con la superficie fisica del supporto, ma va frazionata per singolo messaggio quando le attività pubblicizzate sono autonome tra loro. Un criterio che può ridurre sensibilmente gli accertamenti su strutture pubblicitarie multi-insegna, purché l’assenza di collegamento strumentale tra le imprese sia documentata.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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