Imposta di registro: anche il procuratore speciale che agisce in giudizio è obbligato in solido (Cass. trib. 19005/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 19005 del 10 giugno 2026 (R.G.N. 27056/2024) — Presidente Liberato Paolitto, Relatore Valeria Chirico.

Il principio di diritto

Ai fini dell’imposta di registro sono responsabili solidali tutte le parti in causa — coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei cui confronti la pronuncia si è espressa nel dispositivo e la cui sfera giuridica sia interessata dagli effetti (art. 57 d.P.R. 131/1986). Anche il rappresentante processuale volontario (procuratore speciale) è soggetto passivo solidale dell’imposta: la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita solo a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale sul rapporto dedotto in giudizio (combinato disposto artt. 77 e 100 c.p.c.), sicché è escluso in radice che egli sia estraneo al rapporto sostanziale litigioso.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di liquidazione (208,75 euro) per imposta di registro su un’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Roma in un’esecuzione mobiliare, nella quale la contribuente era indicata come “creditore procedente”.

La contribuente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, avendo agito non in proprio ma quale procuratrice speciale di un altro soggetto. Le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado del Lazio rigettavano. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi (asserito giudicato interno sull’errore di individuazione; violazione degli artt. 77 e 94 c.p.c.).

La motivazione

Il primo motivo (giudicato interno) è infondato: nessun giudicato si è formato sulla carenza di legittimazione passiva, che la CTP aveva solo ipotizzato e la CTR aveva anzi contestato; il rigetto dei ricorsi fondati sull’insussistenza della legittimazione è incompatibile con un giudicato su tale insussistenza. Inconferenti i richiami agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.

Il secondo motivo (artt. 77 e 94 c.p.c.) è infondato: inammissibile la produzione tardiva del provvedimento di correzione dell’errore materiale (non rientra nell’art. 372 c.p.c.); e comunque, anche ammesso che la ricorrente abbia agito quale procuratrice speciale, essa resta soggetto passivo dell’imposta. Sono responsabili solidali tutte le parti/partecipanti all’atto (art. 57 d.P.R. 131/1986; Cass. 27897/2013), e il rappresentante processuale volontario è responsabile d’imposta perché, ex artt. 77 e 100 c.p.c., ha un potere rappresentativo sostanziale sul rapporto dedotto in giudizio, essendo escluso in radice che sia estraneo al rapporto sostanziale (Cass. 22072/2022; 16323/2023). La legittimità costituzionale è confermata (Corte cost. 178/1982, 215/2000): la legge può porre prestazioni tributarie a carico solidale anche di soggetti non direttamente partecipi, in presenza di rapporti giuridico-economici idonei.

Il richiamo all’art. 94 c.p.c. (responsabilità per le spese di lite) è inconferente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Implicazioni pratiche

Chi agisce in giudizio come procuratore speciale non è al riparo dall’imposta di registro sul provvedimento ottenuto: quale rappresentante processuale volontario, investito di un potere rappresentativo sostanziale (artt. 77 e 100 c.p.c.), è responsabile solidale insieme al rappresentato, salvo il diritto di rivalsa.

La finalità dell’art. 57 d.P.R. 131/1986 è rafforzare la posizione dell’erario per la proficua riscossione: la solidarietà non contrasta con la capacità contributiva (art. 53 Cost.), potendo la legge coinvolgere soggetti legati da rapporti giuridico-economici idonei. Attenzione, infine, ai documenti nuovi in cassazione (art. 372 c.p.c.) e al filtro dell’art. 380-bis: insistere su un ricorso segnalato come infondato espone alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

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