La tardiva contestazione delle rimanenze e l’inerenza dei costi di pubblicità (Cass. civ. Sez. 5 n. 17902 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio tributario, l’integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 è ammessa solo se resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti, non potendo avvenire con memoria successiva quando il vizio dedotto era desumibile dallo stesso atto impugnato. Il contribuente è onerato di proporre contestazioni specifiche all’atto impositivo, che non possono essere surrogate da mere produzioni documentali. Quanto alle opere con oggetto unitario ed esecuzione ultrannuale, la valutazione delle rimanenze, ai sensi dell’art. 93 t.u.i.r., avviene in base ai corrispettivi pattuiti e, per la parte coperta da stati di avanzamento, in base ai corrispettivi liquidati, con la conseguenza che gli acconti fatturati riferibili allo stato di avanzamento concorrono a determinare la variazione delle rimanenze. Infine, la deducibilità dei costi di pubblicità richiede una verifica sostanziale dell’inerenza all’attività d’impresa, non essendo sufficiente la mera esibizione del contratto.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione maggiori importi a titolo di IRES, IRAP e IVA. La ripresa derivava da due contestazioni: la non corretta valutazione delle rimanenze relative a lavori ultrannuali e il disconoscimento di costi di pubblicità ritenuti non inerenti.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Puglia, in accoglimento dell’appello, aveva riconosciuto la fondatezza delle ragioni della contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso, distinguendo le questioni processuali da quelle sostanziali. In primo luogo, ha accolto il motivo relativo alla violazione degli artt. 18, 21 e 24 d.lgs. n. 546/1992: la CTR aveva dato rilievo a contestazioni sulle rimanenze iniziali e sulle demolizioni prospettate tardivamente dalla contribuente, in violazione del divieto di integrazione dei motivi di ricorso dopo la notifica dell’atto impugnato. Sul punto, la Corte ha ribadito che il contribuente non può recuperare, mediante produzioni documentali allegate al ricorso, censure che avrebbero dovuto essere articolate puntualmente nello stesso.
La Corte ha poi affrontato la questione centrale della valutazione delle rimanenze di opere ultrannuali. Ha richiamato il disposto dell’art. 93 t.u.i.r., che prevede la valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti o, per la parte coperta da stati di avanzamento, dei corrispettivi liquidati. Ha precisato che il criterio del costo sostenuto (cd. cost to cost) non è dirimente quando l’amministrazione finanziaria abbia proceduto a una rideterminazione analitica basata sui corrispettivi fatturati. Ha inoltre chiarito che il riferimento allo stato di avanzamento contenuto nella norma attiene al riscontro da attribuire, in concreto, agli importi pagati, senza che rilevi la circostanza che i pagamenti avvengano in esito a un’interlocuzione formale piuttosto che con un atto formale. La verifica se le fatture emesse nel corso del 2009 fossero riferibili allo stato di avanzamento non era stata eseguita dalla CTR, con conseguente cassazione con rinvio.
Con riferimento ai costi di pubblicità, la Corte ha accolto il motivo di ricorso, censurando la decisione della CTR per essersi attenuta a un profilo meramente formale e documentale. Ha ribadito che l’inerenza del costo comporta una valutazione qualitativa, che richiede la prova dei fatti costitutivi e della concreta destinazione alla produzione, in correlazione all’attività imprenditoriale svolta. Nel caso di specie, la CTR non aveva verificato se le erogazioni a favore di società di spettacoli e di associazioni sportive fossero finalizzate alla pubblicizzazione del marchio o dell’attività della contribuente.
La Corte ha infine rigettato i motivi relativi all’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. su questioni processuali e alla motivazione apparente, richiamando il limitato sindacato della Corte di cassazione successivo alle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Nota della Redazione
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