Limiti del giudizio di rinvio in materia di compensazione delle spese e liquidazione secondo i minimi tariffari (Cass. civ. Sez. 5 n. 15966 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio conseguente a cassazione, il giudice del rinvio non può rivalutare la correttezza del provvedimento di compensazione delle spese di lite già esclusa nella fase rescindente, ma deve limitarsi a liquidare ex novo le spese, ovvero specificare compiutamente le ragioni per cui la liquidazione effettuata al di sotto dei minimi tariffari deve ritenersi corretta. La regolazione delle spese processuali è informata al principio per cui esse spettano al vincitore, sicché ad essa sono estranei tanto il giudizio di equità quanto altri e diversi scopi, con la conseguenza che la compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quelli contemplati dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., resta un’ipotesi eccezionale che richiede un’adeguata motivazione. La cassazione con rinvio investe la sentenza impugnata anche con riferimento al profilo della liquidazione delle spese di lite del primo giudizio di rinvio.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto ricorso avverso una cartella di pagamento. Il giudizio si era estinto in primo grado per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita in appello, aveva riconosciuto al contribuente la somma di 500,00 euro per il primo grado e di 500,00 euro per il grado di appello a titolo di spese legali. Tale sentenza era stata cassata dalla Corte di cassazione, in quanto la liquidazione era stata effettuata immotivatamente al di sotto dei valori medi e minimi previsti dalla legge.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, adita in sede di rinvio, aveva respinto l’appello, evidenziando la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione delle spese di lite in primo grado. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi.
Con riferimento al primo motivo, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice del rinvio non avrebbe dovuto rivalutare la correttezza del provvedimento di compensazione delle spese effettuata dal primo giudice. Tale correttezza era già stata esclusa dal giudice di appello, che aveva liquidato le spese di lite in favore del contribuente. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto, invece, unicamente liquidare ex novo le spese, ovvero specificare perché la liquidazione palesemente effettuata al di sotto dei minimi tariffari doveva ritenersi, nella specie, correttamente adottata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese processuali è informata al principio per cui esse spettano al vincitore. La compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quelli contemplati dalla prima parte dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., resta un’ipotesi eccezionale che richiede un’adeguata motivazione.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva affermato la sussistenza di ragioni di opportunità per la compensazione, riconnesse a quanto devoluto dalla Corte di cassazione e a quanto espresso in motivazione. La motivazione della compensazione è, quindi, riconnessa a ragioni reputate illegittime da questa Corte. Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, effettuare nuovamente la valutazione in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
La Corte ha precisato che la cassazione con rinvio investe la sentenza impugnata anche con riferimento al profilo della liquidazione delle spese di lite del primo giudizio di rinvio. Il giudice del nuovo rinvio dovrà procedere alla liquidazione, nel rispetto delle tariffe professionali applicabili ratione temporis, delle spese del primo e del secondo grado in favore del contribuente, e statuire sulle spese di lite relativamente al primo giudizio di cassazione, al primo giudizio di rinvio e al presente giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.