Il fondo comune di investimento non ha soggettività giuridica e la SGR è obbligata al pagamento dell’IMU (Cass. civ. Sez. 5 n. 17901 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il fondo comune di investimento è privo di soggettività giuridica, costituendo un patrimonio separato privo di autonoma soggettività e di un’organizzazione minima con rilevanza esterna. Ne consegue che la società di gestione del risparmio, quale intestataria catastale degli immobili, è soggetto passivo dell’IMU, essendo sufficiente la titolarità formale del bene nell’anno di imposta. La natura patrimoniale dell’IMU, il cui presupposto è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distingue tale tributo dall’IVA, per la quale rileva, invece, la cessione di beni o la prestazione di servizi. La violazione dell’art. 53 Cost. è esclusa dalla riconducibilità del patrimonio separato alla SGR nel periodo di gestione, ferma restando la possibilità di rivalsa della società sul patrimonio del fondo.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello del Comune di Milano, ritenendo la società di gestione del risparmio obbligata in proprio al pagamento dell’IMU relativa all’anno 2014 per immobili di un fondo comune di investimento chiuso dalla stessa gestito, di cui era intestataria catastale.
La SGR proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 e degli artt. 36 TUF e 53 Cost., sostenendo di essere mera titolare formale dei beni e che il soggetto passivo dell’imposta andasse individuato nel fondo comune di investimento o nei quotisti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente disatteso le istanze di riunione e di trattazione in pubblica udienza, richiamando il consolidato orientamento di legittimità e la recente ordinanza n. 16421/2025, che ha ribadito la diversità dei presupposti impositivi tra IVA e IMU.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, confermando la carenza di soggettività giuridica del fondo comune di investimento, principio costantemente affermato a partire dalla pronuncia n. 16605/2010 e ribadito da numerose decisioni successive. Il fondo, definito dal TUF come patrimonio autonomo, è stato ricondotto alla figura del patrimonio separato privo di titolare, non essendo configurabile un patrimonio senza soggetto e non potendo i quotisti essere considerati comproprietari dei beni.
. L’assenza di una struttura organizzativa minima e di un potere di autodeterminazione delle scelte è stata considerata ragione ostativa al riconoscimento della soggettività giuridica in capo al fondo.
Quanto alla titolarità dei beni, la Corte ha evidenziato che la proprietà degli immobili è formalmente intestata alla SGR, che risponde dell’obbligazione tributaria in quanto soggetto passivo dell’IMU per il fatto stesso dell’iscrizione in catasto. È stata, inoltre, esclusa l’idoneità della sentenza n. 16285/2024 a superare tale ricostruzione, vertendo tale pronuncia su fattispecie relativa all’IVA e non estensibile all’IMU, il cui presupposto è la realità del possesso.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Nota della Redazione
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