Licenziamento per riorganizzazione: senza prova dell’esternalizzazione e del repêchage resta illegittimo (Cass. lav. 8646/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 8646/2026, pubblicata il 7 aprile 2026 (R.G.N. 5018/2024) — camera di consiglio del 10 marzo 2026, Presidente Adriana Doronzo, Relatrice Valeria Piccone.

Il principio di diritto

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è illegittimo quando il datore di lavoro non fornisce prova adeguata dell’effettività della riorganizzazione aziendale (nella specie, dell’esternalizzazione del servizio) né dell’impossibilità di ricollocare la lavoratrice in altre mansioni (repêchage). Un contratto di esternalizzazione non registrato e non opponibile ai terzi, fatture redatte a distanza di due anni e nuove assunzioni successive al recesso non assolvono tale onere.

Il fatto

Una lavoratrice impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole nel 2019. Il Tribunale rigettava; la Corte d’appello riformava, dichiarando illegittimo il licenziamento (indennità risarcitoria pari a quindici mensilità), riconoscendo il diritto all’inquadramento nel II livello del CCNL Vigilanza in luogo del IV, oltre a indennità di mensa, indennità di manutenzione della divisa e rimborso per ferie non godute. La società datrice ricorreva per cassazione con dieci motivi.

La motivazione

Primi tre motivi (decadenza ex art. 6 L. 604/1966 e perfezionamento della notifica PEC della richiesta di conciliazione): infondati. La consegna della PEC al datore era circostanza incontestata, sicché operava il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; l’eventuale errore sul contenuto della prova andrebbe fatto valere con la revocazione (Sez. Un. n. 5792/2024), non in cassazione. Attivato il procedimento conciliativo, il lavoratore è tenuto solo a depositare il ricorso nel termine di sessanta giorni dal rifiuto datoriale.

Quarto e quinto motivo (effettività dell’esternalizzazione e obbligo di ricollocamento): inammissibili per la mescolanza di censure eterogenee ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., e comunque infondati quanto all’art. 2697 c.c. Nel merito, il datore non aveva provato l’effettiva esternalizzazione (agli atti un solo contratto non registrato, non opponibile ai terzi, e fatture del 2021 per affari del 2019), né l’impossibilità di repêchage: tre colleghi addetti alle stesse mansioni erano stati ricollocati e la lavoratrice no, senza ragione plausibile, a fronte di otto nuove assunzioni successive al licenziamento.

Sesto e settimo motivo (inquadramento): non accolti. Accertato documentalmente (tesserino aziendale, contratti stipulati su modulo aziendale, prova testimoniale) che la lavoratrice operava come procacciatrice d’affari, la sussunzione nel II livello del CCNL Vigilanza — esito del procedimento trifasico di qualificazione — è sottratta al sindacato di legittimità.

Ultimi tre motivi (indennità di mensa, di divisa e ferie): non accolti. L’indennità di mensa spetta perché l’orario giornaliero di otto ore consecutive comprendeva l’ora di pausa e la società non aveva organizzato una mensa aziendale; l’indennità divisa è desunta dal tesserino che ritraeva la lavoratrice in uniforme; sulle ferie è emersa dalle buste paga la trasformazione arbitraria di periodi di malattia documentata in ferie, senza prova del godimento, a fronte di conteggi non contestati.

Esito: respinge il ricorso, con condanna della società ricorrente alle spese in favore del procuratore antistatario.

Implicazioni pratiche

Il giustificato motivo oggettivo da riorganizzazione o esternalizzazione va provato con documentazione coeva e opponibile: un contratto non registrato e fatture postume non bastano, e le assunzioni successive al recesso indeboliscono la prova dell’impossibilità di repêchage, il cui onere grava sul datore. Sul piano processuale, la mancata contestazione specifica rende il fatto pacifico ex art. 115 c.p.c., e il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente violazione di legge, sollecita una rivalutazione del merito è inammissibile.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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