Condotta antisindacale: la violazione formale degli obblighi di informazione non basta se gli scopi del confronto sono in concreto raggiunti (Cass. 789/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 789 del 14 gennaio 2026 (R.G.N. 23248/2024) — Presidente Irene Tricomi, Relatore Roberto Bellè.
Il principio di diritto
La violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l’informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l’antisindacalità della condotta datoriale, per la tutela ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma l’antisindacalità non sussiste ove si accerti che, gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto esistente, ad assicurarne, nell’ambito del possibile, gli scopi.
Il fatto
Un’organizzazione sindacale provinciale (Funzione Pubblica CGIL Bergamo) aveva agito ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori contro un’Agenzia di Tutela della Salute, lamentando la condotta antisindacale per l’inosservanza, nel contesto dell’epidemia Covid‑19, degli obblighi di informazione e confronto previsti dagli artt. 4 e 5 del CCNL 2018 del comparto sanità sulle misure di salute e sicurezza, con richiesta anche di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Bergamo aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Brescia l’aveva rigettata, accertando che — pur mancando un confronto nelle forme tipiche — nella fase iniziale e straordinaria dell’emergenza le relazioni sindacali erano state comunque tenute con modalità informali (contatti personali, messaggistica), a fronte di un fattore sostanzialmente sconosciuto e di un’urgenza incompatibile con i tempi e i modi di una normale consultazione.
La motivazione
Il primo motivo (violazione dell’art. 9 della l. n. 300/1970) è rigettato. L’art. 9 riconosce la legittimazione a interloquire con il datore di lavoro, con facoltà di controllo e promozione in materia di salute, ai “lavoratori” e alle “loro rappresentanze” — vi accedono anche singoli lavoratori, tecnici da essi incaricati, rappresentanze estemporanee interne, nonché le r.s.a. o r.s.u. — ma non a qualsiasi organizzazione sindacale del territorio in quanto tale, salvo esplicite deleghe; la legittimazione generale delle associazioni sindacali è rimessa agli equilibri della contrattazione collettiva (Cass. n. 9808/1997; n. 4874/1982; n. 6339/1980).
Il secondo motivo (violazione degli artt. 4 e 5 del CCNL e dell’art. 1218 c.c.) è infondato. L’antisindacalità rilevante ai sensi dell’art. 28 è quella oggettiva: occorre una reale lesione delle prerogative o della libertà sindacale, non la mera violazione formale di previsioni normative o collettive (l’intenzionalità soggettiva non rileva: Cass. Sez. U. n. 5295/1997). La condotta antisindacale va intesa in senso teleologico, per la sua idoneità a ledere i beni protetti (Cass. n. 9250/2007; n. 1968/2004; n. 9589/2005). Poiché la Corte d’appello aveva accertato in fatto che, nonostante l’assenza delle forme tipiche, i fini di informazione e confronto erano stati in concreto raggiunti attraverso forme atipiche imposte dall’emergenza, non vi era spazio per il rimedio dell’art. 28. L’accertamento di fatto, non implausibile, non è rivedibile in sede di legittimità (Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Sez. U. n. 24148/2013; n. 32505/2023).
In dispositivo, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Implicazioni pratiche
Nel giudizio ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori conta il risultato sostanziale, non il rispetto delle forme: se gli obblighi di informazione e confronto sono stati soddisfatti nella sostanza — anche con modalità atipiche ed estemporanee — non vi è antisindacalità, pur in presenza di una violazione formale del CCNL.
Le “giustificate contingenze” (qui l’emergenza Covid, con urgenza e impossibilità di consultazioni ordinarie) rilevano nel valutare l’idoneità in concreto delle modalità seguite a raggiungere gli scopi della norma.
La legittimazione ex art. 9 dello Statuto sui controlli in materia di salute spetta ai lavoratori e alle loro rappresentanze endoaziendali, non all’organizzazione sindacale territoriale in quanto tale (salvo delega): un dato rilevante nella scelta dello strumento e del soggetto legittimato ad agire.
L’accertamento sull’effettività del confronto è di merito: in cassazione non se ne può chiedere una rivalutazione.
Provvedimento integrale: scarica il PDF