Notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta: l’avviso di ricevimento non è surrogabile dalla stampa del sito di Poste Italiane (Cass. civ. Sez. 5 n. 18916 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. Il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito della stampa di una pagina del servizio on line dell’amministrazione postale che attesti l’avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate impugnava per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva rideterminato il maggior reddito d’impresa della contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni, limitatamente ai fini Irpef e Irap, confermando l’annullamento dei maggiori corrispettivi Iva e delle sanzioni.
L’atto impositivo era stato emesso a seguito del mancato pagamento delle somme dovute in esecuzione dell’accertamento con adesione sottoscritto dalla contribuente. L’ufficio ricorrente affidava il ricorso a un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 218/1997 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992. La contribuente restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente la regolare instaurazione del contraddittorio, rilevando che l’Agenzia delle entrate aveva prodotto, non l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta del ricorso, bensì la stampa del servizio on line di Poste Italiane attestante l’avvenuta consegna del plico postale. Tale adempimento, secondo il collegio, non soddisfa l’onere probatorio imposto al ricorrente.
A fondamento della decisione, la Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale, è necessario produrre l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, poiché solo il timbro postale fa fede della regolarità della notificazione. L’orientamento, già affermato da Cass. 08/11/2012, n. 19387, Cass. 28/11/2014, n. 25285 e Cass. 16/12/2022, n. 36900, esclude che la stampa del sito dell’amministrazione postale possa surrogare l’avviso di ricevimento.
La mancata produzione dell’avviso di ricevimento entro il termine dell’udienza di discussione determina, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, attesa la mancata attività difensiva della contribuente, mentre non si applica il raddoppio del contributo unificato trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Nota della Redazione
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