Appello tributario: necessaria l’evocazione dell’agente della riscossione in caso di causa inscindibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 24146 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la disciplina dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non esclude l’applicazione della distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti di cui agli artt. 331 e 332 c.p.c. L’obbligo di integrazione del contraddittorio in appello sussiste non solo in presenza di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche quando, in caso di cause inscindibili o dipendenti, l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. La mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, vizio rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. In tale evenienza, il giudice di appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non già dichiarare l’appello inammissibile.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava alla società contribuente un’intimazione di pagamento per somme dovute a titolo di IRAP, IRPEG e IVA, relative all’anno d’imposta 2003 e riferite a una cartella di pagamento presupposta. La società impugnava l’intimazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, evocando in giudizio sia l’Agenzia delle entrate sia il concessionario della riscossione, che non si costituiva. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello, notificandolo però alla sola società contribuente e non anche all’agente della riscossione. La Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame, riformando la decisione di primo grado. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, il difetto di integrità del contraddittorio in grado di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il motivo con cui la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per la mancata notifica dell’appello anche all’agente della riscossione, parte del giudizio di primo grado. Il motivo è stato ritenuto fondato.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la norma del processo tributario non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti delineata dagli artt. 331 e 332 c.p.c. L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase di impugnazione sorge sia quando sussiste un litisconsorzio necessario sostanziale, sia nell’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, purché si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti.
La Corte ha precisato che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio in appello non rende l’impugnazione inammissibile, ma comporta la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, vizio rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, conformemente al precedente delle Sezioni Unite e alla giurisprudenza ivi richiamata.
Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che le questioni controverse, relative alla legittimità della notifica delle cartelle esattoriali e della successiva intimazione di pagamento, incidevano direttamente sull’attività dell’agente della riscossione. Questi, pur non essendosi costituito in primo grado, era stato evocato quale destinatario delle domande, sicché la causa doveva qualificarsi come inscindibile, rendendo necessaria la sua evocazione anche nel giudizio di appello.
L’accoglimento del motivo ha determinato l’assorbimento degli altri quattro motivi di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.
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Nota della Redazione
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