Proventi da attività illecita: sequestro, confisca o restituzione escludono la tassazione solo se avvengono nello stesso anno d’imposta (Cass. trib. 9263/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 9263/2026, pubblicata il 13 aprile 2026 (R.G.N. 20865/2018) — udienza pubblica del 5 febbraio 2026, Presidente Lucio Napolitano, Relatore Daniela Marconi.

Il principio di diritto

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla tassazione dei proventi derivanti da attività illecite, ai sensi dell’art. 14 comma 4 della legge n. 537 del 1993, il provvedimento di sequestro e confisca penale o la materiale restituzione dei proventi illeciti operano come causa di esclusione dall’imposizione derivante dalla perdita del possesso del reddito solo se intervenuti entro lo stesso periodo di imposta dell’acquisizione.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva accertato a carico di un contribuente, per l’anno d’imposta 2004, un maggior reddito IRPEF di circa 773.000 euro, qualificato come “reddito diverso” da attività illecita (art. 14 della legge n. 537 del 1993). L’accertamento si fondava sui provvedimenti cautelari di un procedimento penale in cui il contribuente era imputato di appropriazione indebita di somme sociali, abusando del ruolo di amministratore. Le Commissioni tributarie provinciale e regionale della Sicilia rigettavano il ricorso e l’appello. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, sostenendo tra l’altro che il sequestro e la successiva restituzione delle somme alla società avrebbero fatto venir meno il presupposto impositivo.

La motivazione

Il primo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su motivi ritenuti “assorbiti”) è parzialmente fondato: la maggior parte dei motivi era stata implicitamente rigettata, in modo compatibile con la decisione, ma su un motivo — relativo alle sanzioni — manca ogni pronuncia, con conseguente vizio di omessa pronuncia. Gli altri motivi sono rigettati o inammissibili.

È in particolare infondato il quinto motivo, sull’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993. I proventi da attività illecita sono tassabili come redditi diversi (secondo l’interpretazione autentica dell’art. 36, comma 34-bis, del d.l. n. 223 del 2006), per non privilegiare i percettori di redditi illeciti rispetto a quelli leciti. La causa di esclusione da imposizione per proventi “già sottoposti a sequestro o confisca penale” — e, allo stesso modo, la restituzione all’avente diritto — opera solo se interviene entro lo stesso periodo d’imposta in cui il provento è stato acquisito: l’obbligazione tributaria è autonoma per ciascun anno, sicché gli eventi ablatori successivi non incidono sul presupposto ormai perfetto e pongono semmai una questione di rimborso. La Corte dà continuità all’orientamento consolidato (a partire da Cass. n. 7337 del 2003) e prende le distanze dal precedente isolato Cass. n. 33967 del 2024. Nella specie, sequestro (2009) e restituzione (2016) erano successivi all’anno d’imposta accertato (2004).

Esito: accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, nei limiti dell’omessa pronuncia sulle sanzioni, inammissibile il terzo, rigettati gli altri; cassa in parte qua e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

La sentenza fissa un criterio temporale rigido per i proventi illeciti: sequestro, confisca o restituzione escludono la tassazione solo se cadono nello stesso anno d’imposta dell’incasso. Chi subisce misure ablatorie o restituisce le somme in anni successivi resta tassato per l’anno di acquisizione e può solo agire per il rimborso dell’imposta divenuta indebita, non contestare il presupposto impositivo. Rilievo diretto nel contenzioso tributario collegato a procedimenti penali per distrazione di risorse: la difesa non può far leva su confische o restituzioni tardive per annullare l’accertamento, ma deve impostare la pretesa sul piano del rimborso.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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