Valore in dogana: commissioni d’acquisto, diritti di licenza e proporzionalità delle sanzioni doganali

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 32572/2025, depositata il 13 dicembre 2025 (R.G. n. 2170/2022) – Pres. Perrino, Rel. D’Alessandro.

I fatti

Una società importatrice olandese e il proprio rappresentante doganale italiano avevano impugnato un avviso di rettifica dell’Agenzia delle Dogane relativo al valore in dogana dichiarato per importazioni effettuate nel 2014, che l’Agenzia riteneva dovesse comprendere anche le commissioni corrisposte all’agente, i diritti di licenza/royalties e i costi di assistenza tecnica (Technical Assistance Charges). Sia la CTP di Milano sia la CTR Lombardia avevano dato ragione all’Amministrazione finanziaria.

Il ricorso

Le società contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, relativi rispettivamente all’inclusione nel valore doganale delle commissioni d’acquisto, dei costi TAC, dei diritti di licenza, e alla proporzionalità delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 303 TULD.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo, sia pure su un percorso argomentativo diverso da quello proposto, rinviando al giudice del merito la verifica se l’agente avesse concluso direttamente, per conto dell’importatrice, i contratti di acquisto — ipotesi che escluderebbe le somme dal novero delle commissioni d’acquisto non imponibili. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, relativo ai costi TAC, per difetto di accertamento in fatto, e infondato il terzo, confermando che la CTR aveva correttamente qualificato i diritti di licenza come “condizione di vendita” imponibile, stante il pervasivo controllo del licenziante sul processo produttivo (richiamando CGUE C-173/15, GE Healthcare, e gli indicatori del Commento n. 11 del Comitato del codice doganale). Ha infine accolto il quarto motivo, ribadendo — in linea con precedenti pronunce rese tra le stesse parti (Cass. nn. 33018/2024, 1743/2025, 1779/2025 e 1780/2025) — che le sanzioni doganali devono rispettare il principio di proporzionalità di matrice unionale, rilevando che la sanzione applicata nel caso di specie ammontava a circa il 400% dei diritti evasi.

In tema di sanzioni doganali, il giudice nazionale è tenuto a verificare, in applicazione del principio di proporzionalità di derivazione unionale, che la misura della sanzione irrogata non ecceda quanto necessario per il conseguimento degli scopi di corretta riscossione dei tributi doganali e di contrasto alle frodi, non potendosi ritenere proporzionata una sanzione pari a più volte l’importo dei diritti dovuti.

L’esito

Ricorso accolto quanto al primo e al quarto motivo; sentenza della CTR cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

Perché questa decisione conta, in pratica

La sentenza offre indicazioni operative rilevanti per gli importatori: la qualificazione delle commissioni pagate a un agente dipende dal ruolo concretamente svolto nella conclusione del contratto di acquisto, non dalla sola etichetta contrattuale, e i diritti di licenza restano imponibili quando il licenziante esercita un controllo pervasivo sulla produzione. Sul fronte sanzionatorio, la decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato tra le stesse parti, che impone all’Amministrazione doganale di calibrare le sanzioni al principio unionale di proporzionalità, offrendo un argomento difensivo concreto contro sanzioni sproporzionate rispetto ai diritti evasi.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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