Società collegate: il collegamento esterno ex art. 2359 c.c. non si desume dal solo legame familiare tra soci, e non prova il gruppo societario (Cass. trib. 9260/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 9260/2026, pubblicata il 13 aprile 2026 (R.G.N. 26896/2021) — udienza pubblica del 5 febbraio 2026, Presidente Lucio Napolitano, Relatore Daniela Marconi.

Il principio di diritto

In tema di società collegate, ai sensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., il collegamento societario esterno richiede l’accertamento dell’esercizio effettivo di un’influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra che non si può desumere solo dal rapporto di parentela o di affinità tra soggetti che siano soci di società diverse e l’accertamento di tale collegamento societario, comunque, non vale a far presumere, ai sensi dell’art. 2497 sexies c.c., l’esistenza di un gruppo societario che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell’esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva accertato a carico di una s.r.l. a socio unico, per l’anno 2011, maggiori ricavi per oltre 2,2 milioni di euro, corrispondenti a versamenti ricevuti da altre due s.r.l., ritenute inattendibili le scritture contabili. Le tre società erano riferibili a soci fra loro imparentati, con sede comune e procuratore speciale condiviso. La società aveva iscritto le somme come finanziamenti infragruppo, fiscalmente neutri; l’Ufficio le aveva tassate come componenti reddituali. La Commissione provinciale rigettava il ricorso; la Commissione regionale della Calabria accoglieva l’appello, ritenendo le società collegate ai sensi dell’art. 2359, ultimo comma, c.c. in virtù del solo legame familiare fra i soci, con conseguente neutralità fiscale delle movimentazioni infragruppo e doppia imposizione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo.

La motivazione

Il motivo è fondato. La Corte distingue nettamente due piani. Il collegamento societario esterno (art. 2359, comma 3, c.c.) è una situazione di fatto da accertare in concreto: l’influenza notevole richiede l’esercizio effettivo di un’incidenza sulle decisioni assembleari strategiche di una società determinata sull’altra; non basta la mera constatazione del rapporto di parentela fra soci di società diverse, occorrendo individuare l’ente dominante, il tipo e le modalità dell’influenza e le finalità economiche comuni.

Il collegamento, inoltre, non fa presumere il gruppo societario: l’art. 2497-sexies c.c. àncora la presunzione di direzione e coordinamento al solo controllo, non al collegamento; il gruppo esige la prova rigorosa dell’esercizio effettivo di un’attività di direzione e coordinamento. Sul piano fiscale, l’esclusione dalla base imponibile delle movimentazioni infragruppo (art. 118 t.u.i.r.) opera solo se le società hanno optato per la tassazione di gruppo, qui insussistente. Né ricorre la doppia imposizione vietata dall’art. 163 t.u.i.r., che riguarda solo quella giuridica — stessa imposta, stesso presupposto — e non la duplicazione meramente economica su soggetti e titoli diversi.

Esito: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

La decisione frena l’uso del legame familiare come scorciatoia probatoria per costruire un gruppo fiscalmente rilevante. Chi rivendica la neutralità delle movimentazioni infragruppo deve superare due accertamenti distinti e rigorosi: prima l’influenza notevole effettiva (con individuazione dell’ente dominante e delle decisioni strategiche condizionate), poi, separatamente, l’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento che qualifichi il gruppo. La neutralità fiscale dei trasferimenti interni, inoltre, presuppone l’opzione per il consolidato: in sua assenza i versamenti privi di giustificazione economica restano tassabili. Rilievo pratico per i rapporti tra società a base familiare e per la difesa negli accertamenti su finanziamenti infragruppo.

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