Notifica PEC delle cartelle: l’indirizzo del mittente fuori dai registri pubblici non è nullo (Cass. trib. 9599/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 9599/2026, pubblicata il 15 aprile 2026 (R.G.N. 5798/2025) — camera di consiglio del 3 febbraio 2026, Presidente Valentino Lenoci, Relatore Angelo Napolitano.

Il principio di diritto

Laddove l’agente della riscossione abbia effettuato la notifica a mezzo di un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-PEC e IPA) non si verifica alcuna nullità della notifica; poiché l’estraneità dell’indirizzo del mittente dai registri non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, ricavabile dall’indirizzo stesso, occorre che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione da un indirizzo diverso da quello iscritto nel registro, ma del quale sia comunque evidente ictu oculi la provenienza.

Il fatto

Una S.r.l. riceveva a mezzo PEC un’intimazione di pagamento per oltre 674.000 euro dall’Agenzia delle entrate-Riscossione e la impugnava, insieme alle cartelle sottese, eccependone l’omessa o invalida notifica: le cartelle erano state trasmesse da indirizzi PEC non presenti nei pubblici registri (IPA, INI-PEC, REGINDE), con conseguente — a suo dire — nullità e prescrizione dei crediti. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso; quella di secondo grado del Lazio, in parziale riforma, riconosceva la legittimità della notifica telematica ancorché proveniente da indirizzi non iscritti nei registri. La contribuente ricorre per cassazione con un unico motivo.

La motivazione

Il motivo è infondato. La norma speciale sulle notifiche in materia tributaria degli atti dell’agente della riscossione (art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, che rinvia all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973) differisce dalla previsione generale dell’art. 3-bis della l. n. 53/1994 dettata per le notifiche degli avvocati: l’obbligo di utilizzare un indirizzo iscritto nei pubblici registri è testualmente riferito al solo destinatario della notifica, non al mittente. Non vi è disparità di trattamento: la maggiore rigidità formale è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cui è associato l’onere di diligente tenuta del proprio domicilio digitale, e non per il mittente (Cass., Sez. U., n. 15979/2022; Cass. n. 12050/2025; Cass. n. 16719/2025). L’estraneità dell’indirizzo del mittente dai registri non determina, quindi, la nullità della notifica, salvo che il contribuente alleghi un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Esito: la Corte rigetta il ricorso; condanna la società alle spese (8.200 euro) e, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., al pagamento di 4.100 euro all’Agenzia delle entrate-Riscossione e di 1.000 euro alla Cassa delle ammende; dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

Contestare la notifica PEC di una cartella o di un’intimazione solo perché proveniente da un indirizzo dell’agente della riscossione non iscritto nei registri pubblici non basta ad ottenerne l’annullamento: l’obbligo di iscrizione riguarda l’indirizzo del destinatario, non quello del mittente, e la notifica è valida se la provenienza dell’atto è comunque riconoscibile. Per far valere un vizio, il contribuente deve indicare il pregiudizio effettivo subito dal proprio diritto di difesa; la sola irregolarità formale dell’indirizzo mittente non produce nullità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *