TARI: se il proprietario ha già pagato, il conduttore che ha omesso la denuncia paga la sanzione ma non il tributo (Cass. trib. 9133/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 9133/2026, pubblicata l’11 aprile 2026 (R.G.N. 6151/2020) — adunanza camerale dell’11 marzo 2026, Presidente Fabio Di Pisa, Relatore Giuseppe Lo Sardo.
Il principio di diritto
«In tema di TARI, ove il proprietario abbia adempiuto ai versamenti annuali anche dopo la concessione in locazione dell’immobile, il conduttore che abbia omesso di presentare la dichiarazione di inizio della detenzione, pur essendo soggetto a sanzione amministrativa per tale inosservanza, non può essere obbligato all’ulteriore pagamento del tributo, a causa della palese duplicazione di imposta, salva la necessità di verificare (in sede amministrativa o giudiziaria) la corrispondenza (totale o parziale) dell’importo versato con il debito commisurato alla situazione soggettiva del conduttore (non necessariamente coincidente con quella del locatore)».
Il fatto
Al conduttore di un appartamento veniva notificato un avviso di accertamento TARI per gli anni 2010-2014, per omessa denuncia della detenzione. Il comproprietario-locatore aveva però continuato a versare in proprio il tributo per lo stesso immobile e periodo. La Commissione tributaria provinciale e poi quella regionale del Lazio confermavano l’obbligo del conduttore di denunciare la detenzione e di pagare. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.
La motivazione
Il primo motivo è fondato per quanto di ragione. L’obbligo dichiarativo, prestazione di facere, grava personalmente sul detentore e la sua inosservanza è specificamente sanzionata: sotto questo profilo la sentenza impugnata correttamente afferma l’obbligo del conduttore di denunciare l’occupazione. Diverso è però il versamento del tributo: prestazione di dare priva di natura strettamente personale, per la quale è ammesso l’adempimento del terzo ai sensi dell’art. 1180 c.c., con efficacia solutoria verso il creditore. Ricevuto il pagamento dal terzo, l’ente impositore non può pretendere un’ulteriore riscossione dal contribuente, pena una palese duplicazione d’imposta; il pagamento del locatore ha quindi efficacia liberatoria per la conduttrice, salva la verifica della corrispondenza (totale o parziale) dell’importo versato con il debito commisurato alla sua situazione soggettiva.
Resta comunque ferma l’assoggettabilità della conduttrice alla sanzione amministrativa per l’omessa dichiarazione. Il secondo motivo è assorbito.
Esito: accoglie il primo motivo per quanto di ragione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia distingue nettamente l’obbligo di dichiarazione — personale del detentore e sanzionabile a prescindere — dall’obbligo di pagamento, che può essere assolto da un terzo con effetto liberatorio. Il conduttore che ometta la denuncia di detenzione resta esposto alla sanzione amministrativa, ma non a una seconda riscossione del tributo già versato dal proprietario: l’ente deve semmai verificare la corrispondenza tra quanto pagato dal locatore e il debito effettivo del conduttore, evitando duplicazioni d’imposta.
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