NASpI negata al dipendente pubblico che non supera la prova: il rapporto resta a tempo indeterminato (Cass. lav. 10397/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 10397/2026, pubblicata il 20 aprile 2026 (R.G.N. 15592/2022) — camera di consiglio del 26 febbraio 2026, Presidente Rossana Mancino, Relatrice Gabriella Marchese.
Il principio di diritto
Il dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato che non superi il periodo di prova non ha diritto alla NASpI: il patto di prova accede al contratto già a tempo indeterminato e il suo esito negativo non muta la tipologia del rapporto, sicché il recesso in prova produce, sul piano previdenziale, gli stessi effetti della risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze della pubblica amministrazione, escluso dalla NASpI ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 22 del 2015.
Il fatto
Un dipendente dello Stato, assunto a tempo indeterminato ma non confermato per il mancato superamento del periodo di prova, chiedeva il riconoscimento della NASpI. La Corte d’appello di Salerno, accogliendo l’appello dell’INPS, negava la prestazione, ritenendo che il mancato superamento della prova operasse come condizione risolutiva di un rapporto a tempo indeterminato già venuto ad esistenza, senza inciderne la natura. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, sostenendo che, in difetto del superamento della prova, il rapporto non potesse qualificarsi a tempo indeterminato e spettasse quindi la NASpI.
La motivazione
La tesi è infondata. L’art. 2 del d.lgs. n. 22/2015 esclude dalla NASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, scelta discrezionale del legislatore fondata sulla peculiare stabilità di tale rapporto (Sez. Un. n. 36197/2023). Tale peculiarità non è attenuata dal fatto che ogni assunzione pubblica sia soggetta a un periodo di prova ex lege (art. 70, comma 13, d.lgs. n. 165/2001): il patto di prova accede al contratto di volta in volta concluso, senza che il suo esito incida sulla tipologia contrattuale prescelta, e la discrezionalità del recesso in prova resta temperata dal controllo giudiziale di coerenza con la finalità dell’esperimento, con possibili esiti ripristinatori.
Nel caso, l’assunzione era a tempo indeterminato e il periodo di prova ha riguardato un contratto di pubblico impiego a tempo indeterminato; il recesso, legittimamente operato, produce sul piano previdenziale gli stessi effetti della risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze della PA, con conseguente esclusione della NASpI. Non convince la tesi che differisce il perfezionamento del contratto al positivo superamento della prova: il superamento vale solo a confermare l’originaria assunzione a tempo indeterminato, senza riflessi sulla natura del rapporto. Il secondo motivo resta assorbito.
Esito: rigetta il ricorso, con raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Implicazioni pratiche
Il dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato che non superi il periodo di prova non ha diritto alla NASpI: il rapporto è a tempo indeterminato sin dalla stipulazione, e il patto di prova non ne muta la natura né lo trasforma in rapporto a termine. Il recesso durante la prova produce, sul piano previdenziale, gli stessi effetti della cessazione di un ordinario rapporto a tempo indeterminato con la PA, escluso dalla NASpI ex art. 2 del d.lgs. n. 22/2015. La tutela del lavoratore in prova resta sul diverso piano del controllo giudiziale sulla coerenza del recesso con la finalità dell’esperimento.
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