Spettacolo viaggiante e luna park: gli esercenti devono iscriversi alla Gestione commercianti INPS, art. 18 l. 337/1968 (Cass. civ. n. 27196/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Civile, sentenza n. 27196/2025, pubblicata il 10 ottobre 2025 (udienza pubblica del 24 giugno 2025), R.G.N. 23245/2019. Presidente Lucia Esposito, Relatore Angelo Cerulo.

Il principio di diritto

In virtù dell’art. 18 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono obbligati a iscriversi nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, al ricorrere dei requisiti sanciti dall’art. 29, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, così come modificato dall’art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il fatto

L’INPS chiedeva il versamento dei contributi alla Gestione commercianti nei confronti di esercenti di attrazioni itineranti – un ottovolante, un gioco a gettone, un castello incantato – operanti presso i luna park. La Corte d’appello di Venezia aveva escluso l’obbligo, ritenendo che l’intrattenimento e il divertimento itinerante, in quanto attività di spettacolo, configurassero un’attività industriale, come confermato dall’inquadramento operato dallo stesso Istituto. L’INPS ricorre per cassazione con un unico motivo.

La motivazione

La Corte ha accolto il ricorso. L’obbligo contributivo va valutato alla stregua dell’art. 18 della legge n. 337 del 1968, che si configura come lex specialis e di cui il legislatore ha consapevolmente confermato la perdurante vigenza (d.lgs. n. 179 del 2009, già corroborata dalla legge n. 662 del 1996). La classificazione dell’attività nel settore industria rileva solo per i datori di lavoro e per la tutela previdenziale dei loro dipendenti subordinati; per il lavoro autonomo degli esercenti vale invece la disciplina speciale che li colloca tra i commercianti. In forza del principio iura novit curia, il richiamo alla normativa speciale, pur svolto solo in cassazione, non integra un novum, restando invariati i fatti costitutivi.

Esito: la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto.

Implicazioni pratiche

La pronuncia ha ricaduta diretta sul settore dello spettacolo viaggiante. Gli esercenti di circhi e attrazioni dei luna park, quali lavoratori autonomi, sono tenuti all’iscrizione e alla contribuzione verso la Gestione commercianti INPS al ricorrere dei requisiti di legge; l’eventuale inquadramento dell’attività come industriale – rilevante per la tutela dei dipendenti – non li esonera dall’obbligo contributivo come autonomi.

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