Compenso dell’avvocato ex art. 68 L.P.: la solidarietà delle parti sorge anche dall’abbandono della causa che sottrae al giudice la pronuncia sulle spese (Cass. 10952/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 10952/2026, pubblicata il 24 aprile 2026 (R.G.N. 13942/2022) — camera di consiglio del 5 febbraio 2026, Presidente Linalisa Cavallino, Relatore Cristina Amato.

Il principio di diritto

“In tema di compenso dell’avvocato ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933, l’obbligazione solidale di tutte le parti al pagamento degli onorari sorge non solo per effetto di una transazione in senso tecnico, ma anche in presenza di accordi — quali l’abbandono della causa o la rinuncia agli atti ritualmente accettata — che estinguano il giudizio sottraendo al giudice la pronuncia sulle spese; tale responsabilità solidale è esclusa soltanto quando la decisione rechi una statuizione giudiziale sulla liquidazione delle spese, restando irrilevante la ragione della definizione della causa.”

Il fatto

Un avvocato conveniva in giudizio una parte chiedendone la condanna, quale coobbligato in solido con il fratello ai sensi dell’art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 (applicabile ratione temporis), al pagamento del compenso per averlo difeso in sedici procedimenti civili instaurati dal convenuto e conclusi con transazione, corrispettivo mai percepito. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, ritenendo insufficienti gli elementi probatori sull’esistenza della transazione, presupposto del diritto al compenso. La Corte d’appello di Roma confermava, rilevando sia l’inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. (mancata impugnazione di un capo fondamentale della sentenza), sia l’infondatezza nel merito per difetto di prova del contratto di transazione. L’avvocato ricorreva per cassazione con tre motivi; resisteva con controricorso l’erede universale della controparte.

La motivazione

La Corte accoglie il secondo motivo per quanto in motivazione. L’obbligo solidale di tutte le parti al pagamento del compenso non scaturisce soltanto dal perfezionamento di una transazione in senso tecnico, ma anche da accordi — inclusi l’abbandono della causa e la rinuncia agli atti ritualmente accettata — che determinino l’estinzione del giudizio senza che il giudice si sia pronunciato sulle spese. La responsabilità solidale ex art. 68 L.P. è esclusa solo se la decisione contenga una statuizione giudiziale sulla liquidazione delle spese, mentre è irrilevante la ragione della definizione della causa (cessazione della materia del contendere o abbandono). La Corte d’appello ha errato nel dedurre l’inesistenza di un accordo transattivo dalla mera allegazione dell’abbandono dei giudizi, senza considerare che anche l’abbandono sottraeva al giudice il potere di pronunciarsi sulle spese.

Esito: accoglie il secondo motivo per quanto in motivazione, dichiara inammissibile il primo motivo e il secondo per il resto, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

La pronuncia amplia, in favore dell’avvocato, il presupposto della solidarietà delle parti per il pagamento degli onorari ex art. 68 della legge professionale forense storica. Ciò che conta non è la forma tecnica della transazione, ma il risultato: ogni accordo che estingua la causa — abbandono, rinuncia agli atti accettata, cessazione della materia del contendere — sottraendo al giudice la pronuncia sulle spese, fa sorgere l’obbligazione solidale di tutte le parti verso il difensore. La solidarietà è esclusa solo quando sia il giudice a liquidare le spese. Per il recupero del compenso, dunque, il difensore può agire in solido anche in assenza di un formale atto di transazione, provando l’accordo estintivo comunque intervenuto tra le parti.

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