Prescrizione: il riconoscimento del diritto interrompe quella in corso, la rinuncia riguarda solo quella già compiuta (Cass. 16920/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 16920 del 29 maggio 2026 (ud. 5 marzo 2026; R.G.N. 6056/2021) — Presidente Milena Falaschi, Relatore Dario Cavallari.
Il principio di diritto
«Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe – ai sensi dell’art. 2944 c.c. – la prescrizione che sia ancora in corso mentre, se la prescrizione è già compiuta può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall’art. 2937 c.c.».
Il fatto
Un ente, proprietario di un’unità abitativa concessa in locazione nel 1955 con patto di futura vendita (dopo venticinque anni di canoni il conduttore in regola sarebbe divenuto proprietario), agiva per accertare la proprietà e la morosità. L’erede del conduttore chiedeva in via riconvenzionale il trasferimento della proprietà. Il Tribunale e la Corte d’appello di Napoli riconoscevano il diritto al trasferimento, qualificando il contratto come locazione con patto di futura vendita e ritenendo la prescrizione del diritto interrotta da una raccomandata del 1999. L’ente ricorreva per cassazione con sei motivi.
La motivazione
Il ricorso è integralmente respinto. L’eccezione di interruzione era stata sollevata dalla controparte fin dalla costituzione in primo grado, sicché non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio (primo motivo). L’interpretazione della raccomandata del 1999 e degli altri atti di autonomia privata è attività riservata al giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione, che qui non ricorre; l’eccezione sulla legittimazione dell’ente in liquidazione coatta è nuova e inammissibile in cassazione (secondo motivo). Sul piano sistematico la Corte ribadisce la distinzione tra interruzione della prescrizione ancora in corso (art. 2944 c.c.) e rinuncia alla prescrizione già compiuta (art. 2937 c.c.): nella specie la prescrizione non era ancora maturata, per cui correttamente il giudice di merito ha ravvisato un’interruzione (terzo e quarto motivo). Inammissibili, infine, le censure sull’individuazione dell’immobile e sulle menzioni catastali ex art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985: il relativo difetto integra un error in iudicando che dà luogo a nullità, coperta dal giudicato in assenza di specifico appello (Cass. n. 1951/2026).
Il dispositivo
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, liquidate in complessivi euro 8.500,00 per compenso ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Implicazioni pratiche
La pronuncia fissa un criterio operativo netto: finché la prescrizione è in corso, il riconoscimento del diritto da parte del debitore la interrompe (art. 2944 c.c.); solo se il termine è già maturato può rilevare la rinuncia ex art. 2937 c.c. La qualificazione degli atti (lettere, diffide, comportamenti) come idonei a interrompere è rimessa al giudice di merito e difficilmente attaccabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
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