Canone Unico Patrimoniale (CUP): ha in ogni caso natura tributaria, la giurisdizione spetta al giudice tributario (Cass. S.U. 12225/2026)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 12225/2026, pubblicata il 1° maggio 2026 (R.G.N. 7546/2025) — pubblica udienza del 16 dicembre 2025, Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Il principio di diritto

“Il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria.”

Il fatto

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, con ordinanza del 7 aprile 2025, aveva disposto rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., per stabilire se la giurisdizione sulla controversia relativa all’avviso di accertamento esecutivo concernente il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni (cosiddetto CUP), di cui all’art. 1, commi 816-847, l. n. 160 del 2019, spetti al giudice tributario, a quello ordinario, ovvero all’uno o all’altro in base al contenuto concreto della pretesa. Il giudizio a quo verteva sull’impugnazione, da parte di una società, di un avviso relativo al CUP per il 2023 su esposizioni ritenute imponibili per la loro valenza pubblicitaria. Il canone, introdotto nel 2019 in sostituzione di precedenti e eterogenei tributi ed entrate patrimoniali, aveva dato luogo a tre orientamenti divergenti sulla giurisdizione.

La motivazione

Le Sezioni Unite affermano la natura tributaria del CUP. La qualificazione formale del prelievo come “patrimoniale” e l’eterogeneità degli istituti in esso confluiti non ne mutano la natura sostanziale: il canone unico patrimoniale ha, in ogni caso, natura tributaria, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice tributario. Ai fini della qualificazione, non assume rilievo la mancata previsione di un tetto massimo per la determinazione del canone: si tratta di aspetto che attiene alla quantificazione del prelievo e alla sua coerenza con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), profilo estraneo alla valutazione sulla natura del canone. La questione sollevata con il rinvio pregiudiziale è risolta con l’enunciazione del principio di diritto.

Esito: enuncia il principio di diritto (il CUP ha in ogni caso natura tributaria); la natura officiosa del rinvio pregiudiziale esclude il regolamento delle spese.

Implicazioni pratiche

La pronuncia mette ordine su un contenzioso diffuso a livello comunale. Chi riceve un avviso di accertamento relativo al canone unico patrimoniale — l’istituto che dal 2020 ha accorpato TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni — deve rivolgersi al giudice tributario, non a quello ordinario, qualunque sia il contenuto concreto della pretesa. La natura tributaria vale “in ogni caso”: cade così l’orientamento intermedio che imponeva una valutazione caso per caso. Sul piano operativo, cambiano il rito, i termini e le regole processuali applicabili: l’impugnazione va proposta davanti alla Corte di giustizia tributaria, con i relativi termini di decadenza, e non con l’opposizione ordinaria. Un punto fermo che riduce il rischio di errori sul giudice competente e di declaratorie di difetto di giurisdizione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *