Responsabilità solidale del concessionario per le accise non limitata alla gestione ordinaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 12329 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, il concessionario dell’impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsabile in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto ad accisa, con il gestore dell’impianto, salvo prova contraria del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo, previsti dalla legge. La responsabilità solidale, prevista dall’art. 25, comma 5, TUA e dall’art. 16 d.l. n. 745/1970, conv. in legge n. 1034/1970, non è limitata ai soli obblighi di gestione ordinaria, ma si estende a tutti gli obblighi conseguenti alla gestione dell’impianto, ivi inclusi i controlli sullo stato di manutenzione, sulle scorte e sulla qualità dei prodotti. Il giudice del rinvio che, conformandosi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, accerti la gravità delle irregolarità nella tenuta del registro di carico e scarico e la mancata prova della diligenza nell’esercizio dei poteri ispettivi, motiva adeguatamente la sussistenza della responsabilità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava a una società, quale concessionaria di un impianto di distribuzione autostradale, un avviso di pagamento a titolo di responsabilità solidale con il gestore per il versamento di accise su oltre un milione e mezzo di litri di petrolio lampante, immessi in consumo come gasolio in modo clandestino. Il giudice tributario di primo grado escludeva ogni responsabilità della concessionaria, ma la decisione veniva annullata dalla Cassazione, che enunciava il principio della responsabilità solidale del concessionario. Anche la sentenza resa all’esito del primo rinvio era cassata per difetto di motivazione. Nel secondo giudizio di rinvio, il giudice accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo la responsabilità della società non limitata agli obblighi di gestione ordinaria.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, censuravano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell’art. 25, comma 5, TUA e dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., sostenendo che il giudice del rinvio avesse affermato la responsabilità senza procedere all’accertamento di fatto richiesto dalla Corte.
La Cassazione preliminarmente richiama il principio di diritto enunciato con l’ordinanza n. 10689/2020, resa inter partes, secondo cui la solidarietà opera salvo prova contraria del diligente esercizio dei poteri di controllo, e la successiva ordinanza n. 11240/2023, che imponeva al giudice del rinvio di spiegare le ragioni dell’integrazione o meno della prova dello svincolo irregolare e del diligente esercizio dei poteri ispettivi. La sentenza impugnata ha correttamente individuato, nell’art. 25, comma 5, TUA e nella normativa di attuazione di cui all’art. 19, commi 3 e 4, d.P.R. n. 1269/1971, il fondamento della responsabilità, chiarendo che gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto comprendono il controllo su registri, manutenzione, scorte e qualità dei prodotti.
L’accertamento compiuto dal giudice del rinvio ha valorizzato le gravi irregolarità nella tenuta del registro di carico e scarico, emerse dal verbale di constatazione, quale elemento idoneo a integrare lo svincolo irregolare e a far ritenere non assolta la prova della diligenza. La Corte osserva che la valutazione degli indizi segue un giudizio complessivo, non atomistico, in cui ciascun elemento si rafforza vicendevolmente, e che la gravità delle omissioni documentali era stata specificamente considerata.
Quanto alla prova contraria, richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte esclude che l’omesso esame di singoli elementi istruttori integri il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico sia stato comunque considerato. La motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto completa e logicamente coerente, prendendo in carico entrambi i profili indicati nelle ordinanze rescindenti. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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