Integrazione del contraddittorio ex art. 371-bis c.p.c.: il deposito tardivo rende improcedibile il ricorso (Cass. 12079/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 12079/2026, pubblicata il 30 aprile 2026 (R.G.N. 19553/2024) – camera di consiglio del 9 aprile 2026, Presidente Laura Tricomi, Relatrice Eleonora Reggiani. Generalita oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
Nel giudizio di legittimità, ove la Corte di cassazione abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c., il mancato deposito del relativo atto, dopo l’esecuzione della notifica, come pure il tardivo deposito dello stesso, comporta l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, la quale non e esclusa dall’eventuale deposito del controricorso ad opera della parte intimata.
Il fatto
Nell’ambito di un procedimento sullo stato di adottabilita di una minore, definito nei gradi di merito con la conferma dell’adottabilita, un genitore proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo la motivazione apparente sulle proprie capacità genitoriali. La Corte, con ordinanza interlocutoria, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti della minore e dell’altro genitore, assegnando un termine perentorio. Il ricorrente notificava gli atti, ma ne depositava la prova con notevole ritardo rispetto al termine di legge; l’integrazione verso il tutore della minore non risultava depositata. Il tutore si costituiva comunque con controricorso.
La motivazione
Il ricorso e dichiarato improcedibile. L’art. 371-bis c.p.c. impone, a pena di improcedibilità, il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio entro venti giorni dalla scadenza del termine perentorio assegnato. La notifica al genitore, pur priva della dicitura formale, era idonea a raggiungere lo scopo; tuttavia il relativo deposito e avvenuto ben oltre il termine, e l’integrazione verso il tutore non risulta depositata. Trattandosi di termine perentorio, il principio della non rilevabilita della nullità per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) non opera, riguardando le sole forme in senso stretto e non i termini; l’improcedibilità e rilevabile d’ufficio e non e esclusa dalla costituzione della parte intimata. Le spese sono compensate in ragione della natura della materia, volta a perseguire l’interesse superiore del minore.
Esito: la Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa integralmente le spese di lite; trattandosi di giudizio di adottabilita, nessuna statuizione sul contributo unificato. Dispone l’oscuramento delle generalità.
Implicazioni pratiche
La decisione ribadisce il rigore del meccanismo dell’art. 371-bis c.p.c. Quando la Cassazione ordina l’integrazione del contraddittorio, non basta notificare l’atto agli altri litisconsorti: occorre depositarne la prova entro venti giorni dalla scadenza del termine perentorio assegnato. Il ritardo, o il mancato deposito verso anche uno solo dei destinatari, rende il ricorso improcedibile, e la Corte lo rileva d’ufficio: non salva la costituzione spontanea della controparte, ne il raggiungimento dello scopo, perché si tratta di un termine perentorio e non di una mera forma. Un monito procedurale che vale a prescindere dalla materia, ma che qui incide su un giudizio delicato come quello di adottabilita: la tempistica del deposito e decisiva quanto la notifica.
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