Centrali idroelettriche tra valore contabile e rendita catastale: incertezza normativa rilevante (Cass. civ. Sez. 5 n. 972 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il metodo di determinazione della base imponibile collegato al valore risultante dalle scritture contabili si applica fino all’anno di presentazione della richiesta di attribuzione della rendita. Solo la comunicazione di attribuzione della rendita impone di determinare l’imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita attribuita. L’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento è assolto quando il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali. L’oggettiva incertezza normativa sull’individuazione dei manufatti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile ICI degli impianti di produzione di energia idroelettrica esclude la colpevolezza e comporta la disapplicazione delle sanzioni.
Il Fatto
Il Comune di Peio aveva notificato a una società di produzione di energia elettrica e a una società di gestione di impianti idroelettrici alcuni avvisi di accertamento ICI per le annualità 2005-2008. Le società avevano versato l’imposta secondo il criterio del valore contabile di cui al terzo comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, in relazione a centrali elettriche non ancora iscritte in catasto e per le quali non era stata presentata domanda di accatastamento. Il Comune, contestando la debenza di un’imposta maggiore, provvedeva al recupero sulla base di una stima effettuata tramite perizia tecnica.
La Commissione tributaria provinciale di Trento accoglieva il ricorso delle società e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento confermava la decisione, ritenendo gli avvisi carenti di motivazione e illegittima l’applicazione del criterio contabile in attesa delle determinazioni catastali. Il Comune ricorreva in cassazione; le società resistevano con controricorso proponendo anche ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso principale riguardante la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la pronuncia impugnata avesse esplicitato in maniera sufficiente la ratio decidendi. Ha invece accolto il terzo motivo, con cui il Comune denunciava la violazione dell’obbligo motivazionale degli avvisi, affermando che il requisito esige soltanto l’indicazione dei fatti giustificativi della pretesa, idonei a delimitare l’ambito delle ragioni azionabili in giudizio, senza che la sufficienza della motivazione possa essere esclusa per effetto della compiuta difesa processuale del contribuente.
La Corte ha poi accolto il secondo motivo di ricorso principale, relativo all’applicazione della rendita catastale alle annualità pregresse. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 3160 del 2011, ha precisato che il criterio del valore contabile, per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto, opera fino alla formulazione della richiesta di attribuzione della rendita, momento dal quale il proprietario aderisce al sistema generale della rendita e può essere tenuto a pagare una somma maggiore o avere diritto al rimborso. Nel caso di specie, poiché le società non avevano mai presentato domanda di accatastamento per le centrali elettriche, il Comune aveva legittimamente applicato il criterio contabile, essendo la comunicazione di attribuzione della rendita l’unico evento idoneo a imporre la rideterminazione dell’imposta per le annualità pregresse.
Quanto al ricorso incidentale di una delle società, la Corte ha respinto il motivo concernente la tardività dell’accertamento relativamente all’annualità 2006, richiamando l’applicabilità del termine quinquennale di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, nel rispetto del quale l’avviso era stato notificato. Ha invece accolto il secondo motivo di ricorso incidentale e l’unico motivo dell’altra società, concernenti la disapplicazione delle sanzioni. La Corte ha ritenuto sussistente, con riferimento agli impianti di produzione di energia idroelettrica nel periodo successivo all’entrata in vigore dell’art. 1-quinquies del D.L. n. 44/2005 e fino ai chiarimenti della circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/2012 e della legge n. 190/2014, un’oggettiva incertezza normativa in ordine all’individuazione dei manufatti rilevanti ai fini della base imponibile ICI, tale da escludere l’elemento soggettivo della colpevolezza.
La Corte ha quindi accolto parzialmente il ricorso principale e i ricorsi incidentali, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Trentino Alto Adige in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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