Fondi pubblici per l’accoglienza gestiti da un privato: il danno erariale resta nella giurisdizione della Corte dei conti (Cass. S.U. 12156/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 12156/2026, pubblicata il 30 aprile 2026 (R.G.N. 7299/2024) — camera di consiglio del 25 novembre 2025, Primo Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore Antonella Pagetta.
Il principio di diritto
“Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità per danno erariale del soggetto privato che, affidatario mediante convenzione di regime privatistico della gestione di risorse pubbliche destinate alla realizzazione di un obiettivo di interesse generale, sia coinvolto nella realizzazione di tale obiettivo e distragga per altri scopi le risorse a tal fine erogate; a nulla rilevando, in senso contrario, lo strumento tecnico dell’affidamento o il suo regime privatistico.”
Il fatto
La Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 19/2024, aveva confermato — rideterminandone l’importo — la condanna al risarcimento del danno erariale a carico dei responsabili di una società cooperativa sociale affidataria, tramite convenzioni con la Prefettura, dei servizi di accoglienza di migranti e richiedenti asilo negli anni 2015-2016. In sede ispettiva erano emerse carenze gestionali tanto gravi da imporre, in alcuni casi, il trasferimento immediato degli ospiti presso altre strutture. Il giudice contabile aveva respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che il regime privatistico dell’affidamento non elidesse la giurisdizione contabile, stante il coinvolgimento del privato nella realizzazione di un obiettivo di interesse pubblico finanziato con risorse pubbliche. I responsabili ricorrevano per cassazione con un unico motivo; il Procuratore generale presso la Corte dei conti resisteva.
La motivazione
Il ricorso è respinto ed è confermata la giurisdizione contabile. Il regime privatistico dell’affidamento e lo strumento tecnico della convenzione non escludono la giurisdizione della Corte dei conti quando il privato sia coinvolto nella realizzazione di un obiettivo di interesse generale — nella specie, l’adeguato sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale — alla cui attuazione era finalizzata l’erogazione delle risorse pubbliche. Il danno consiste nella lesione di tale interesse generale, realizzata mediante la distrazione per altri scopi delle risorse a ciò destinate, a prescindere dall’inadempimento agli specifici obblighi convenzionali. Sulle spese, la posizione di parte soltanto formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale portatore dell’interesse generale, esclude una pronuncia di condanna.
Esito: rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Implicazioni pratiche
La pronuncia delle Sezioni Unite ha un impatto diretto sul Terzo settore e sugli enti privati che gestiscono fondi pubblici. Cooperative, associazioni e società che ricevono risorse pubbliche per servizi di interesse generale — accoglienza, welfare, servizi alla persona — rispondono del danno erariale davanti alla Corte dei conti, e non solo al giudice ordinario, quando distraggono quelle risorse dalla finalità pubblica per cui sono state erogate. La forma privatistica della convenzione e la natura privata del gestore non spostano la giurisdizione: ciò che conta è il vincolo di destinazione delle risorse a un obiettivo di interesse generale. Per gli operatori del settore, ne discende un’esposizione alla responsabilità amministrativo-contabile che impone tracciabilità della spesa, rendicontazione puntuale e rigoroso rispetto del vincolo di scopo dei finanziamenti ricevuti.
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