Revoca della confisca di prevenzione: i compensi dell’amministratore giudiziario per il munus publicum tornano a carico dello Stato (Cass. pen. n. 29057/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 29057/2026, depositata il 30 luglio 2026, R.G.N. 7013/2026, Presidente Irene Scordamaglia, Relatore Luciano Cavallone. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

In caso di revoca del sequestro o della confisca, gravano sull’Erario i compensi correlati all’esercizio del munus publicum e alle attività pubblicistiche proprie dell’amministrazione giudiziaria; devono, invece, rimanere a carico del compendio amministrato le spese che, sulla base di una specifica individuazione e di adeguata motivazione, risultino riferibili alla prosecuzione dell’impresa o alla gestione ordinaria del bene.

Il fatto

Dopo la revoca di una confisca di prevenzione (d.lgs. n. 159 del 2011), gli amministratori giudiziari chiedevano di restituire agli aventi diritto i frutti della gestione, pari a euro 1.116.656,03. La giacenza residua sul conto della procedura era però di soli euro 491.700,00, essendo state prelevate nel corso degli anni somme per circa euro 639.711,00 a titolo di compensi degli amministratori. Il Tribunale di Salerno autorizzava la restituzione del solo importo materialmente disponibile, valorizzando il criterio della consistenza attuale della procedura. Avverso l’ordinanza proponevano ricorso i terzi interessati.

La motivazione

Il ricorso è fondato. L’art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011 distingue nettamente due categorie di esborsi: le spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni (commi 1 e 2), che seguono il bene e, se anticipate dallo Stato, danno diritto al recupero verso il titolare; e i compensi dell’amministratore giudiziario (comma 3), che in caso di revoca del sequestro o della confisca restano a carico dello Stato, senza diritto al recupero. Il mero prelievo di tali compensi dal conto della procedura durante la gestione non ne determina l’imputazione definitiva al titolare: la capienza provvisoria del conto è un dato contabile casuale, non un criterio di imputazione finale. La Corte precisa però che non ogni compenso va automaticamente a carico dello Stato: occorre distinguere, con verifica concreta, analitica e motivata, le attività di gestione ordinaria o di prosecuzione dell’impresa – i cui costi il titolare avrebbe comunque sopportato, e che restano a suo carico – da quelle proprie del munus publicum dell’amministratore quale ausiliario del giudice, che gravano sull’Erario (Sez. 5, Fuggetti-Catapano, n. 26265 del 2025). Tale verifica è mancata. La Corte aggiunge che la mancata opposizione al rendiconto non preclude la questione, che non concerne la correttezza contabile ma l’imputazione giuridica delle poste una volta venuta meno la misura.

Esito: annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno in diversa composizione. Nessun automatismo restitutorio: il giudice del rinvio dovrà distinguere, con accertamento concreto, le poste a carico del bene da quelle a carico dello Stato.

Implicazioni pratiche

Quando la confisca di prevenzione è revocata, chi rientra in bonis ha diritto alla restituzione dei frutti della gestione al netto delle sole spese che seguono il bene; i compensi dell’amministratore giudiziario per l’esercizio del munus publicum tornano a carico dello Stato, anche se materialmente prelevati dal conto della procedura durante la gestione. Non basta però la qualifica formale di compenso: il giudice deve distinguere in modo analitico le attività di gestione ordinaria e di prosecuzione dell’impresa – a carico del titolare – da quelle pubblicistiche – a carico dell’Erario. Per la difesa dei terzi è determinante spostare il confronto dal rendiconto contabile, ormai cristallizzato, al criterio di imputazione finale delle poste: la mancata opposizione al rendiconto non preclude la domanda restitutoria.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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