Processo tributario: le spese si compensano solo per gravi ed eccezionali ragioni, da motivare espressamente (Cass. trib. 12022/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 12022/2026, pubblicata il 30 aprile 2026 (R.G.N. 18798/2023) — camera di consiglio dell’8 aprile 2026, Presidente Gian Paolo Macagno, Relatore Giuliano Tartaglione.
Il principio di diritto
L’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 — nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 156/2015 — deve essere interpretato nel senso che la compensazione delle spese di lite, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. In particolare, il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché dell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza.
Il fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2012. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, annullava l’atto e compensava le spese di lite. L’Agenzia delle entrate appellava alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia; il contribuente si costituiva chiedendo, nelle conclusioni delle controdeduzioni, la condanna dell’appellante alle spese di entrambi i gradi. La CGT-2 respingeva l’appello, confermando la sentenza di primo grado anche sul capo relativo alle spese. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; l’Agenzia non svolgeva attività difensiva.
La motivazione
Primo motivo — difetto di motivazione sulla conferma della compensazione delle spese di primo grado. Infondato: la mera richiesta di condanna alle spese, formulata solo nelle conclusioni delle controdeduzioni e non preceduta da uno specifico motivo di gravame volto a censurare la compensazione, non integra un appello incidentale ex art. 54 d.lgs. n. 546/1992. In difetto di impugnazione incidentale sul capo delle spese, il giudice d’appello non era tenuto a motivare la conferma della compensazione, che resta coperta dalla decisione di primo grado.
Secondo motivo — implicita e immotivata compensazione delle spese del grado d’appello, a fronte della piena soccombenza dell’ufficio. Fondato: l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 (in linea con l’art. 92, comma 2, c.p.c. dopo C. Cost. n. 77/2018) consente la compensazione solo per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni, da motivare espressamente. La CGT-2, a fronte della piena soccombenza dell’Agenzia, ha implicitamente e immotivatamente compensato le spese d’appello, violando gli artt. 91 e 92 c.p.c.
Esito: rigetta il primo motivo, accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame sulla censura accolta e sulle spese.
Implicazioni pratiche
Due indicazioni operative sulle spese nel processo tributario. Sul primo grado: se la CTP (oggi CGT-1) ha compensato le spese e l’appellato vuole rimetterle in discussione, non basta chiedere la condanna nelle conclusioni delle controdeduzioni; occorre un appello incidentale sorretto da uno specifico motivo che censuri la compensazione, altrimenti il capo resta fermo. Sul grado d’appello: quando una parte è pienamente soccombente, il giudice non può compensare le spese in modo implicito o immotivato; la compensazione è ammessa solo per soccombenza reciproca oper gravi ed eccezionali ragioni espressamente enunciate, valutando la condotta processuale della parte soccombente e l’incidenza di fattori esterni non controllabili.
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