Notifica ex art. 140 c.p.c. e destinatario sconosciuto: senza possibilità di ricevere l’atto la notifica non si perfeziona (Cass. trib. 12442/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 12442/2026, pubblicata il 4 maggio 2026 (R.G.N. 7718/2025) – camera di consiglio del 23 gennaio 2026, Presidente Paolo Di Marzio, Relatore Angelo Napolitano.
Il principio di diritto
La produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) alla casa comunale e necessaria per il perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; essendo elemento costitutivo del procedimento, da esso non devono emergere fatti che ne inficino la correttezza. La presunzione legale di perfezionamento della notifica decorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD opera a condizione che, all’indirizzo presso cui e stata tentata la notifica, il destinatario avesse la possibilità di riceverla: essa non si applica quando l’avviso di ricevimento attesti che a quell’indirizzo il destinatario era sconosciuto.
Il fatto
Un contribuente, socio di una società, apprendeva dell’esistenza di un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2011 – fondato sulla presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili accertati in capo alla società – solo tramite un successivo avviso di presa in carico del credito da parte dell’Agente della Riscossione. Impugnava l’atto eccependo la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, eseguita ex art. 140 c.p.c. e art. 60 d.P.R. n. 600/1973: la raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito alla casa comunale era stata restituita al mittente perché il destinatario risultava sconosciuto all’indirizzo. La C.T.P. di Foggia rigettava il ricorso, con sentenza confermata in appello. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi; resisteva l’Agenzia delle Entrate.
La motivazione
Il primo motivo e fondato. La produzione dell’avviso di ricevimento della CAD e necessaria al perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. (Sezioni Unite n. 10012/2021); trattandosi di elemento costitutivo, da esso non devono risultare fatti che ne minino la correttezza. La presunzione di perfezionamento decorsi dieci giorni dalla spedizione presuppone che, all’indirizzo in cui si e tentata la notifica, il destinatario potesse riceverla; nel caso, l’agente postale ha attestato che a quell’indirizzo il destinatario era sconosciuto, sicché la presunzione non opera e la notifica non si e perfezionata. Il terzo motivo e fondato per quanto di ragione: il messo notificatore non e tenuto a indicare nella relata il numero della raccomandata con cui e spedita la CAD, ma spetta al giudice verificare, con ogni elemento a disposizione, la riferibilita dell’avviso di ricevimento a quella raccomandata (Cass. n. 7159/2024; n. 21288/2025). Il secondo motivo resta assorbito.
Esito: la Corte accoglie il primo e il terzo motivo, nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Per il contenzioso tributario sulle notifiche, la pronuncia offre un appiglio concreto. Quando l’atto impositivo e notificato con la procedura dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilita relativa, non basta che l’ufficio produca l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito: se da quell’avviso emerge che il destinatario era sconosciuto all’indirizzo, la notifica non si perfeziona, perché viene meno il presupposto stesso della presunzione (la possibilità di ricevere l’atto a quell’indirizzo). Un dato utile a chi contesta la validità della notifica di accertamenti e cartelle. Resta invece irrilevante l’eventuale mancata indicazione, nella relata, del numero della raccomandata: e il giudice a doverne verificare la riferibilita.
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