Giudizio di rinvio: il giudice deve pronunciarsi sui motivi assorbiti e riproposti ex art. 394 c.p.c.; l’omissione sull’autonoma organizzazione IRAP è nullità (Cassazione Tributaria 20775/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 20775 del 19 giugno 2026 (R.G.N. 19565/2024) — Presidente Paolo Di Marzio, Relatore Francesco Balato
Il principio di diritto
Nel giudizio di rinvio la parte può riproporre, ai sensi dell’art. 394 c.p.c. — applicabile al processo tributario in forza del rinvio operato dall’art. 63 del d.lgs. n. 546/1992 — i motivi rimasti assorbiti nei precedenti gradi; l’omessa pronuncia del giudice di rinvio su una censura ritualmente devoluta e decisiva integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., costituendo un error in procedendo rilevante ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e comportando la nullità della decisione. In tema di IRAP, la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, non preceduta da atto di accertamento, ha natura di atto impositivo ed è impugnabile anche nel merito della pretesa; il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente si avvalga di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e non utilizzi lavoro altrui oltre l’impiego di un dipendente con mansioni meramente esecutive.
Il fatto
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, con cui era richiesto il pagamento di una somma a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2006. In primo grado la Commissione tributaria provinciale annullava l’atto per inesistenza della notifica, ritenendo assorbiti gli altri motivi, tra cui quello relativo al difetto del presupposto impositivo IRAP per carenza di autonoma organizzazione.
Dopo un primo giudizio di legittimità, la Corte cassava con rinvio limitatamente al profilo della notifica. Nel giudizio di rinvio il contribuente riproponeva ritualmente, ex art. 394 c.p.c., i motivi di merito assorbiti, insistendo sull’insussistenza dell’autonoma organizzazione. Il giudice di rinvio accoglieva però l’appello dell’ente e confermava la cartella. Il contribuente ricorreva nuovamente per cassazione con un unico motivo, denunciando l’omessa pronuncia sul motivo riproposto; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione restava intimata.
La motivazione
La Corte premette che, avendo il contribuente evocato l’ente della riscossione, spettava a quest’ultimo chiamare in giudizio il titolare del credito tributario, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario né un obbligo di integrazione officiosa del contraddittorio; il ricorso è quindi esaminabile nel merito.
Il motivo è fondato. La cartella emessa ex art. 36-bis, non preceduta da alcun atto di accertamento, riveste natura di atto impositivo, essendo il primo e unico atto con cui la pretesa è esercitata, ed è perciò impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 anche nel merito. Il motivo sull’insussistenza dell’autonoma organizzazione, assorbito in primo grado e ritualmente riproposto in sede di rinvio, non ha ricevuto alcuna statuizione, neppure implicita, benché decisivo, poiché idoneo a travolgere in radice la pretesa impositiva: l’omessa pronuncia su una censura idoneamente devoluta viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e integra un error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., con nullità della sentenza.
La questione era peraltro decisiva nel merito: l’attività del contribuente — caratterizzata dalla prevalenza di un rapporto di lavoro dipendente e dall’esercizio di attività professionale senza dipendenti, collaboratori stabili o strutture autonome, con beni strumentali di valore modesto — risultava astrattamente idonea a escludere il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite (n. 9451/2016). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché esamini e decida il motivo relativo all’autonoma organizzazione.
Implicazioni pratiche
Nel giudizio di rinvio i motivi rimasti assorbiti non si perdono: vanno riproposti ex art. 394 c.p.c., applicabile al processo tributario, e il giudice del rinvio deve pronunciarsi su ciascuno; l’omissione su un motivo decisivo è nullità deducibile in cassazione come error in procedendo. Sul piano sostanziale, la cartella da controllo automatizzato ex art. 36-bis, non preceduta da accertamento, è un atto impositivo contestabile anche nel merito: il contribuente può quindi far valere il difetto di autonoma organizzazione IRAP, che va verificato in concreto — beni strumentali entro il minimo indispensabile e assenza di lavoro altrui oltre un dipendente con mansioni esecutive — non bastando il solo dato formale dell’esercizio di una professione intellettuale a giustificare l’imposta.
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