Cartella impugnata contro l’agente della riscossione: la chiamata dell’ente creditore e onere, non obbligo; la sua omissione non e litisconsorzio necessario ne annulla la cartella (Cass. trib. 24322/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 24322/2026, R.G.N. 6988/2023 — camera di consiglio del 9 luglio 2026, Presidente Giacomo Maria Nonno, Relatore Salvatore Leuzzi.
Il principio di diritto
Nelle liti promosse contro l’agente della riscossione che non riguardino esclusivamente la regolarita o la validità degli atti esecutivi, l’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 pone a carico dell’agente l’onere — e non l’obbligo — di chiamare in causa l’ente creditore: dalla sua omissione possono discendere conseguenze nei soli rapporti interni, senza che sussista alcun litisconsorzio necessario, ne la nullità del giudizio, ne la caducazione automatica della cartella di pagamento. Il processo tributario ha natura impugnatoria: l’irregolare costituzione della parte resistente non equivale a ficta confessio, restando il contribuente onerato di provare i fatti costitutivi delle proprie doglianze.
Il fatto
Una società cooperativa impugnava una cartella di pagamento, il relativo ruolo e l’avviso presupposto, deducendo plurimi vizi: omessa comunicazione dell’esito della liquidazione, difetto di motivazione, mancata notificazione dell’atto presupposto, decadenza dell’agente della riscossione, insussistenza della pretesa. La Commissione tributaria provinciale di Agrigento e poi la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettavano ricorso e appello. La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla nullità della sentenza per motivazione apparente, sull’irregolare costituzione dell’agente della riscossione e sulla mancata chiamata in causa dell’ente impositore. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non depositava controricorso.
La motivazione
Il ricorso e rigettato. La motivazione e “apparente” — e la sentenza nulla — solo quando manchi graficamente o si risolva in argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere percepibile il fondamento della decisione, non quando sia sintetica o non condivisa: qui la Commissione regionale aveva enunciato, per ciascun nucleo della controversia, una ratio riconoscibile. Sul piano sostanziale, la mancata chiamata dell’ente impositore non integra litisconsorzio necessario: l’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 pone un onere (non un obbligo) a carico dell’agente, la cui omissione rileva solo nei rapporti interni. La contestazione del difetto di procura e di ius postulandi dell’agente, sollevata solo con memoria illustrativa in appello, era tardiva: le memorie non possono introdurre motivi nuovi. Data la natura impugnatoria del processo tributario, l’eventuale irregolare costituzione della parte resistente non equivale a riconoscimento della pretesa del contribuente, che resta onerato di provare i fatti costitutivi delle proprie censure; ne, di conseguenza, l’onere probatorio si sposta per la sola mancata chiamata dell’ente.
Esito: rigetta il ricorso; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità; da atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Implicazioni pratiche
Chi impugna una cartella può agire nei confronti del solo agente della riscossione: la mancata chiamata dell’ente creditore non vizia il giudizio ne travolge la cartella, rilevando semmai nei rapporti interni tra agente ed ente. Contestare la costituzione o la procura dell’agente non giova se la questione non e stata sollevata con il primo atto utile: le memorie illustrano, non ampliano il thema decidendum. E, soprattutto, nel processo tributario impugnatorio l’irregolarità della controparte non prova la fondatezza del ricorso: il contribuente deve sempre allegare e dimostrare i vizi specifici della cartella, del ruolo e degli atti presupposti. Attenzione infine alla distinzione tra vera motivazione apparente (censurabile come nullità) e mera sinteticita della motivazione (critica di merito, non deducibile ex art. 360 n. 4).
Provvedimento integrale: scarica il PDF