Vittima del dovere: non basta la causa di servizio, serve un rischio ulteriore rispetto alla normalità del compito (Cass. 12396/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 12396/2026, pubblicata il 3 maggio 2026 (R.G.N. 15230/2023) – adunanza camerale del 10 dicembre 2025, Presidente Lucia Esposito, Relatore Attilio Franco Orio.
Il principio di diritto
Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, non e sufficiente la mera dipendenza dell’infermita da causa di servizio: occorre che l’evento si sia verificato in una delle attività tipiche indicate dalla norma, ovvero in occasione o a seguito di missioni di qualsiasi natura, o che siano sopravvenute circostanze straordinarie che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi rispetto alla normalità del compito da assolvere. Diversamente, ogni invalido di servizio sarebbe anche vittima del dovere.
Il fatto
Un ispettore di Polizia di Stato chiedeva il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con i relativi benefici, per i postumi di un grave trauma riportato in un incidente stradale del 1990, avvenuto mentre l’auto su cui viaggiava con la sua squadra percorreva una statale per raggiungere altre pattuglie e svolgere attività di rastrellamento. Il Tribunale aveva respinto la domanda per prescrizione; la Corte d’appello di Firenze, pur affermando l’imprescrittibilita della domanda di accertamento dello status (in linea con Cass. n. 17440/2022), la rigettava nel merito, ritenendo che l’evento – dovuto alla scarsa visibilità e al manto ghiacciato – fosse accidentale e privo dei presupposti di legge. L’interessato ricorreva per cassazione con tre motivi; i Ministeri resistevano proponendo ricorsi incidentali.
La motivazione
Il ricorso principale e infondato. La Corte territoriale ha correttamente escluso i presupposti dell’art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005: l’incidente si e verificato mentre la squadra percorreva la strada per raggiungere altre pattuglie, non nel corso di un’attività di contrasto alla criminalità o a tutela della pubblica incolumita, ne in presenza di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello ordinario. Non basta la dipendenza da causa di servizio, altrimenti ogni invalido di servizio sarebbe vittima del dovere. Le censure sull’omesso esame del fatto e sulla motivazione sono infondate, e il ricorso difetta di autosufficienza laddove non riporta puntualmente le allegazioni del primo grado sulla natura antisequestro dell’operazione: dalla documentazione richiamata l’incidente risulta dovuto a scarsa visibilità e manto ghiacciato, a modesta velocità. I ricorsi incidentali dei Ministeri sono anch’essi rigettati.
Esito: la Corte rigetta il ricorso principale e i ricorsi incidentali; compensa le spese e da atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce il confine tra invalidità da causa di servizio e status di vittima del dovere. Il riconoscimento non discende automaticamente dal fatto che l’infortunio sia avvenuto durante il servizio: serve che l’evento sia collegato a una delle attività tipizzate dalla legge (contrasto alla criminalità, tutela della pubblica incolumita, missioni) o a circostanze straordinarie che abbiano elevato il rischio oltre la normalità del compito. Un incidente stradale dovuto a condizioni ambientali comuni a chiunque viaggi non integra i presupposti. Sul piano processuale, chi invoca in cassazione la specificità dell’operazione svolta deve rispettare l’onere di autosufficienza, riportando le allegazioni già formulate nei gradi di merito.
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