Cause di “status” (invalidità, handicap): valore indeterminabile e divieto di liquidare le spese sotto i minimi tariffari (Cass. lav. 23859/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 23859/2026, R.G.N. 14753/2023 — camera di consiglio del 23 giugno 2026, Presidente Irene Tricomi, Relatore Antonella Filomena Sarracino.

Il principio di diritto

Le controversie che, per il loro contenuto intrinseco, non sono suscettibili di valutazione economica, come quelle relative allo stato, debbono ritenersi controversie di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione delle spese giudiziali.

Il fatto

In sede di omologa dell’accertamento tecnico preventivo, il Tribunale di Paola riconosceva il presupposto sanitario per l’indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave (art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992), condannando l’INPS alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi 1.000 euro oltre accessori. La parte assistita ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dei cosiddetti minimi nella liquidazione delle spese legali: applicabile lo scaglione tra 26.000,01 e 52.000 euro, le sarebbe spettato un compenso non inferiore a 1.528 euro. L’INPS restava intimato.

La motivazione

Il ricorso e fondato. Le controversie relative allo stato, non suscettibili di valutazione economica, sono di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese; e la condizione di portatore di handicap costituisce un vero e proprio status. Va quindi individuato lo scaglione compreso tra 26.001 e 52.000 euro (d.m. n. 55 del 2014, art. 5, commi 5-6). Applicando i minimi alle tre fasi del procedimento (studio, introduttiva, istruttoria) secondo il d.m. n. 147 del 2022, il compenso non poteva essere inferiore a 1.528 euro (496 per lo studio, 394 per l’introduttiva, 638 per l’istruttoria). La liquidazione in 1.000 euro, priva di ogni motivazione sul punto, ha violato le soglie minime.

Esito: accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese di lite e rinvia al Tribunale di Paola, in diversa composizione, per una nuova liquidazione nel rispetto dei minimi, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità. Disposto l’oscuramento d’ufficio delle generalità.

Implicazioni pratiche

Nelle cause previdenziali e di status — invalidità, handicap — prive di un valore economico determinato, la liquidazione delle spese va ancorata allo scaglione di valore indeterminabile (26.001-52.000 euro) e non può scendere sotto i minimi tariffari senza adeguata motivazione. Il difensore che veda liquidato un compenso inferiore alla soglia minima dispone di un motivo autonomo di impugnazione. Rileva anche il profilo temporale: si applica il decreto ministeriale vigente al momento della prestazione, con individuazione puntuale delle fasi effettivamente svolte.

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