La registrazione a debito non copre gli atti enunciati nella sentenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 20849 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime della registrazione a debito previsto dall’art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 131/1986 opera esclusivamente per le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, senza che occorra il concreto accertamento del reato in sede penale, essendo sufficiente la sua astratta configurabilità. Il beneficio non si estende agli atti enunciati nella sentenza, come la transazione o il pegno, che sfuggiti alla registrazione restano soggetti alla tassazione ordinaria. La deroga alla solidarietà di cui all’art. 60, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 concerne solo la parte dell’atto giudiziario recante la condanna risarcitoria, che ricade sul solo soggetto obbligato al risarcimento. I presupposti per la registrazione a debito possono essere riconosciuti anche dal giudice tributario.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva liquidato l’imposta di registro sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva condannato una parte al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, oltre interessi. La liquidazione tassava la transazione e il pegno enunciati nella sentenza, la condanna al risarcimento e la statuizione sulla penale.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo applicabile la registrazione a debito ex art. 59 T.U.R. anche ai capi diversi dalla condanna risarcitoria, assorbendo le ulteriori doglianze. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che per la prenotazione a debito è sufficiente l’astratta configurabilità del reato, apprezzabile anche in una sentenza civile di condanna, senza necessità di accertamento penale. La censura è parsa un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento fattuale del giudice regionale.
Infondato anche il secondo motivo: la giurisprudenza di legittimità consente che i presupposti della registrazione a debito siano riconosciuti anche dal giudice tributario, rendendo irrilevante la contestazione sul titolare del potere. La terza censura, relativa alla solidarietà, è stata dichiarata assorbita dal rigetto del primo motivo.
La Corte ha invece accolto il quinto motivo, ravvisando la violazione degli artt. 59 e 60 T.U.R. Il beneficio della registrazione a debito, con recupero dell’imposta a carico del solo danneggiante, riguarda esclusivamente il capo di condanna al risarcimento del danno da reato. Gli atti enunciati nella sentenza, come la transazione e il pegno, non rientrano nel congegno e seguono le regole ordinarie di tassazione.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per il prosieguo e l’esame delle domande ed eccezioni assorbite.
Nota della Redazione
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