Compensazione spese nel processo tributario, il giudice del rinvio applica la disciplina vigente (Cass. civ. Sez. 5 n. 18120 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La modifica dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotta dal d.lgs. n. 156 del 2015, che ha subordinato la compensazione delle spese alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, costituisce norma processuale immediatamente applicabile ai processi pendenti, operando il principio tempus regit actum. In caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio provvede sulle spese in considerazione dell’esito complessivo della lite, applicando la disciplina vigente innanzi a sé, a prescindere dall’esito dei singoli gradi e da quello del giudizio di legittimità. È nulla, per carenza di motivazione, la compensazione disposta con formule generiche che non precisino le specifiche ragioni giustificatrici.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente una cartella esattoriale per il mancato versamento di due rate di un condono, sul presupposto della sua qualità di socio occulto di una società di fatto. Dopo l’accoglimento parziale del ricorso per cassazione, il giudice del rinvio rigettava l’appello dell’Agenzia, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio con una motivazione generica, basata sulla complessità della vicenda e delle questioni trattate. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli eredi del contribuente, deducendo la violazione delle norme in materia di spese processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che l’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente fino al 2015, conteneva un rinvio mobile all’art. 92, secondo comma, c.p.c., che consentiva la compensazione in presenza di giusti motivi. La riforma del 2015 ha invece disciplinato autonomamente la materia, ammettendo la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
Trattandosi di norma processuale, ad avviso della Corte trova applicazione il principio tempus regit actum, sicché la nuova disciplina si applica ai processi pendenti, ancorché introdotti in epoca anteriore. Il principio non è derogato dalla circostanza che, nel giudizio di rinvio, sia già intervenuta una sentenza di cassazione: il giudice del rinvio, infatti, liquida le spese in base all’esito complessivo della lite, applicando la disciplina in vigore innanzi a sé. La Corte richiama, sul punto, i propri precedenti in materia di applicabilità immediata delle modifiche processuali.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha compensato le spese richiamando genericamente la vicenda nel suo complesso, l’iter processuale e le questioni giuridiche sottese, senza indicare le ragioni specifiche che giustificavano la deroga al principio di soccombenza. Tale motivazione risulta insufficiente anche rispetto al più risalente testo dell’art. 92 c.p.c., che pure non imponeva una motivazione espressa ma richiedeva ragioni desumibili dalla decisione.
La Corte ritiene necessario l’accertamento delle specifiche attività difensive e delle questioni trattate, non potendo provvedere direttamente nel merito. Accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà provvedere sulle spese indicando, in caso di compensazione, le gravi ed eccezionali ragioni, e regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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